Il commissariamento sanitario non trasferisce allo Stato la titolarità del disavanzo regionale (TAR Molise n. 144 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La titolarità del disavanzo finanziario del settore sanitario regionale resta in capo alla Regione anche quando l’attuazione del Piano di rientro sia affidata a un Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi dell’art. 120, secondo comma, Cost.. La nomina commissariale, pur configurando un intervento sostitutivo di natura statale, non determina alcun automatico trasferimento delle passività regionali allo Stato, né tale effetto può derivare dalla mera durata prolungata della gestione commissariale. Gli oneri e i risultati economici dell’azione commissariale restano imputabili alla Regione, in forza della disciplina dei Piani di rientro e del principio di autonomia finanziaria di cui all’art. 119 Cost.. La questione di legittimità costituzionale di una legge regionale di approvazione del rendiconto, sollevata in via subordinata, è irrilevante e comunque manifestamente infondata ove le censure avverso gli atti amministrativi siano prive di base giuridica.

Il Fatto

Un cittadino molisano, in qualità di contribuente e utente del Servizio sanitario regionale, ha impugnato la deliberazione del Consiglio regionale del Molise n. 68 del 23 dicembre 2024 e la presupposta delibera della Giunta n. 526 del 26 novembre 2024, con le quali la Regione ha determinato le modalità di ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione emerso a seguito dell’approvazione del Rendiconto generale per l’esercizio 2021. Il ricorrente ha dedotto che il disavanzo del settore sanitario sarebbe imputabile non alla Regione ma allo Stato, atteso il protrarsi per sedici anni del regime di commissariamento ex art. 120, secondo comma, Cost., e ha chiesto, in subordine, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della legge regionale di approvazione del rendiconto.

La Motivazione della Corte

Il TAR Molise ha disatteso in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale. La controversia non riguarda una mera questione contabile riservata alla Corte dei conti, bensì l’esercizio del potere autoritativo riconducibile all’art. 12-bis, comma 3, del d.l. n. 51/2023, che consente alle regioni di ripianare il disavanzo in quote costanti. Nei confronti di tale determinazione i consociati vantano una posizione di interesse legittimo, sicché sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel merito, il Collegio ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui la gestione commissariale avrebbe trasformato il disavanzo regionale in passività statale. Il Commissario ad acta, pur essendo organo dello Stato in quanto strumento del potere sostitutivo, svolge funzioni proprie della Regione inadempiente: i risultati economici della sua gestione restano imputabili all’ente regionale. La normativa di settore, dall’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004 all’art. 2, comma 83, della legge n. 191/2009, prevede un intervento statale di ausilio finanziario condizionato al Piano di rientro, senza mai contemplare un meccanismo di liberazione della Regione dalla titolarità del debito. Depone in tal senso anche la previsione per cui gli oneri della gestione commissariale restano a carico della Regione interessata.

Il Tribunale ha altresì dichiarato inconferenti i precedenti richiamati dal ricorrente. La sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013 concerne la rimozione del Presidente della Giunta ex art. 126 Cost., mentre la Corte costituzionale n. 20 del 2023 stigmatizza l’anomalia del commissariamento prolungato senza però affermare alcuna traslazione del debito in capo allo Stato. La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4735 del 2024, si limita a riconoscere la natura statale dell’organo commissariale ai fini della notifica degli atti processuali.

Quanto al secondo motivo, le censure di difetto di istruttoria e di motivazione sono state ritenute generiche e comunque infondate: il ricorrente non ha fornito elementi per escludere il disavanzo sanitario dal computo complessivo né ha allegato un nesso di causalità tra l’operato commissariale e il mancato risanamento. La questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 5/2024 è stata infine dichiarata irrilevante, essendo gli atti impugnati legittimi alla stregua della disciplina ordinaria, oltre che manifestamente infondata nel merito. Il ricorso è stato pertanto respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *