Spese di lite ridotte senza congrua motivazione: la liquidazione va riformata (Cons. Stato n. 6137 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nel condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, è tenuto a liquidare il compenso facendo riferimento ai parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, potendo discostarsene solo con congrua e specifica motivazione. A seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali, non sussiste il vincolo della inderogabilità dei minimi tariffari già posto dall’art. 24 della legge n. 794 del 1942, ma resta il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. In caso di scostamento rilevante dai valori tabellari il giudice deve indicare i criteri seguiti; la sola serialità del contenzioso non giustifica una riduzione drastica, che compromette l’effettività della tutela giurisdizionale di chi ha dovuto agire per far valere ragioni ingiustamente disconosciute dall’Amministrazione.
Il Fatto
Il TAR per la Sardegna, con sentenza n. 509/2026, ha accolto il ricorso di un docente, concedendo all’Amministrazione un termine per la costituzione della Carta Elettronica già riconosciuta al personale precario. In punto di spese, il giudice di primo grado ha liquidato solo 400,00 euro, motivando con la natura seriale del contenzioso e con l’attività difensiva caratterizzata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione, avendo il difensore patrocinato ventidue cause identiche nella medesima udienza.
La parte appellante ha impugnato tale statuizione, deducendo la violazione dei minimi tabellari, del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 37/2018, nonché dell’art. 2233 cod. civ. e della legge n. 247/2012, chiedendo la liquidazione di 1.189,00 euro oltre accessori e la distrazione delle spese ai difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili (n. 169/2025 del 13 gennaio 2025) e dalle Sezioni Unite n. 8 del 24 maggio 2007, secondo cui il TAR dispone di ampio potere discrezionale nello statuire sulle spese, potendo anche compensarle per giusti motivi. Tuttavia, ove sia disposta la condanna, il giudice deve regolare le spese secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, valutando caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, natura, difficoltà e valore dell’affare, risultati conseguiti e complessità delle questioni.
La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’abrogazione delle tariffe ad opera dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012, ha eliminato il vincolo legale della inderogabilità dei minimi. La legge n. 247/2012 ha confermato che, in difetto di pattuizione scritta, il compenso è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri ministeriali. Ne deriva che i parametri del D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, restano il riferimento, ma possono essere motivatamente disattesi.
Il Collegio precisa il limite dello scostamento: in caso di allontanamento apprezzabile e rilevante rispetto ai limiti di oscillazione tabellari, il giudice è tenuto a indicare i criteri seguiti. Unico sbarramento di legge resta l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che impedisce liquidazioni simboliche non conformi al decoro professionale. I decreti ministeriali invocati dall’appellante vanno interpretati in senso conforme ai principi di libertà e concorrenza di cui agli artt. 2, 3 e 41 Cost., non potendo un atto amministrativo di secondo grado vincolare il giudice oltre le previsioni di legge.
Su questa base la Corte ritiene che la liquidazione di primo grado non violi di per sé la legge, stante l’avvenuta abrogazione dei limiti tariffari. Manca però una congrua motivazione: la drastica riduzione non può fondarsi sulla sola serialità della discussione, circostanza non imputabile all’avvocato, né sulla serialità del contenzioso, che non supera l’esigenza di garantire un ristoro concreto a chi ha dovuto ricorrere al giudice per far valere ragioni reiteratamente disconosciute dall’Amministrazione. Il difetto motivazionale si riflette sulla violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e dell’art. 47 CDFUE, richiamato anche dalla CGUE, Sez. I, 26 settembre 2024, causa C-792/22.
L’appello è pertanto accolto in parte: non quanto alla pretesa applicazione delle tabelle, bensì per l’assenza di motivazione adeguata. In riforma della sentenza impugnata, il Consiglio di Stato liquida per il primo grado 800,00 euro oltre oneri di legge, in favore dei difensori antistatari, e compensa le spese del grado per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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