Discarica abusiva e non abbandono di rifiuti per accumulo non occasionale (Cass. pen. Sez. VII n. 37105 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati ambientali, la contravvenzione di abbandono di rifiuti di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 è configurabile solo in presenza di una condotta estemporanea e meramente occasionale, avente ad oggetto quantitativi modesti, incidente su aree non estese e priva di attività di gestione dei rifiuti o ad essa prodromica. Ove ricorra un accumulo non occasionale di rifiuti in un’area determinata, con definitività dell’abbandono e degrado dello stato dei luoghi, è integrata la discarica abusiva di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. Il reato ha natura permanente, sicché il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza, non intervenuta in difetto dell’adempimento alle prescrizioni di rimozione e bonifica.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 14 novembre 2025, confermava la decisione del Tribunale di Termini Imerese del 18 settembre 2023, che aveva condannato l’imputato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di otto mesi di arresto ed euro 4.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, accertato fino al 3 marzo 2021.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: contestazione della qualificazione giuridica del fatto, censura del giudizio di colpevolezza e deduzione dell’intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. I giudici di merito hanno valorizzato l’estensione dell’area interessata dai rifiuti, circa 2.400 mq, la rilevante quantità e varietà degli stessi — alcuni speciali e pericolosi perché contenenti amianto — e la protratta permanenza sul sito. La Corte ritiene corretto il richiamo al principio di Sez. 3 n. 33287 del 10/07/2024: la fattispecie di abbandono resta confinata alla condotta occasionale, mentre l’accumulo sistematico integra la discarica abusiva.
Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato, perché propone in termini generici una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. La sentenza di appello ha spiegato, sulla base della puntuale disamina delle prove, le ragioni per cui la condotta era ascrivibile all’imputato, titolare dell’esclusiva disponibilità del terreno. La motivazione è sorretta da considerazioni non illogiche, a fronte delle quali la difesa contrappone apprezzamenti di merito (richiamate Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020 e Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015).
Il terzo motivo, sulla prescrizione, è infondato: trattandosi di reato permanente, il termine decorre dalla cessazione della permanenza, non intervenuta per il mancato adempimento alle prescrizioni di rimozione dei rifiuti e bonifica dell’area impartite dagli organi accertatori. Essendosi protratta la condotta fino al 3 marzo 2021, opera il regime dell’improcedibilità, il cui termine ultimo non è decorso, maturando il 13 maggio 2027.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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