Permesso di costruire convenzionato subordinato alla garanzia dell’opera pubblica (TAR Veneto n. 742 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel permesso di costruire convenzionato, disciplinato dall’art. 28-bis del d.P.R. n. 380/2001, il titolo edilizio e la convenzione formano un assetto unitario, nel quale gli obblighi del privato e le prestazioni finalizzate all’interesse pubblico sono tra loro interdipendenti. Il rilascio del titolo è pertanto subordinato all’adempimento degli obblighi convenzionali, ivi compresa la prestazione di una valida garanzia fideiussoria a tutela della realizzazione dell’opera pubblica. L’inadempimento anche di uno solo di tali obblighi impedisce la positiva conclusione del procedimento e inibisce, in radice, la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001. Non è invocabile alcun affidamento qualificato quando il richiedente era consapevole del carattere sinallagmatico delle prestazioni convenzionalmente assunte.
Il Fatto
Una società, promissaria acquirente di un lotto edificabile, presenta istanza di permesso di costruire per due edifici residenziali. L’intervento si colloca nell’ambito di un piano attuativo che prevedeva, a carico del soggetto attuatore, la realizzazione di un’opera di interesse pubblico garantita da fideiussione.
Dopo una comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, le parti convertono il procedimento in permesso di costruire convenzionato e sottoscrivono la convenzione, con la quale si disciplina la realizzazione dell’opera pubblica, affidata a una società terza, e l’attività edificatoria della ricorrente. Depositata la polizza, una segnalazione ne accerta la falsità. Il Comune subordina allora il rilascio del titolo alla presentazione di una nuova garanzia. La società impugna la nota e chiede l’accertamento del silenzio-assenso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la disciplina dell’art. 28-bis del d.P.R. n. 380/2001, che configura il permesso di costruire convenzionato come istituto complesso, nel quale si fondono un atto consensuale, la convenzione, e un atto provvedimentale, il titolo edilizio. La funzione dell’istituto è di assicurare una disciplina accessoria del titolo, regolando un rapporto di durata tra richiedente e amministrazione.
Nel caso concreto, le parti hanno espressamente previsto che l’esecuzione dell’opera pubblica costituisse condizione necessaria per l’edificabilità del lotto. Il rispetto degli impegni della società incaricata, compreso quello di prestare una garanzia fideiussoria valida ed efficace, integra dunque un presupposto essenziale del procedimento, e non un adempimento meramente accessorio.
Le posizioni delle società coinvolte sono strettamente connesse sul piano degli obblighi convenzionali: l’inadempimento dell’una incide sulla definizione favorevole del procedimento attivato dall’altra. Tale ricostruzione è coerente con la ratio dell’istituto, che non serve il solo interesse edificatorio del privato, ma tutela contestualmente rilevanti interessi pubblici.
Il Collegio esclude altresì la configurabilità di un affidamento tutelabile. Il richiedente conosceva gli obblighi assunti e la loro natura sinallagmatica, sicché l’arresto procedimentale era esito prevedibile. La falsità della polizza, inoltre, non è imputabile all’amministrazione, che ne risulta parte lesa.
Ne discende che il silenzio-assenso non può ritenersi formato, difettando in radice il presupposto cui le parti avevano subordinato il rilascio del titolo. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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