Diniego qualifica agente di pubblica sicurezza per inaffidabilità del soggetto (TAR Calabria n. 1594 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
I requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986 non esauriscono i casi in cui può essere legittimamente negato il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza. L’autorità prefettizia può infatti disporre il diniego qualora, sulla base di un’adeguata motivazione, rilevi l’assenza dei requisiti minimi di affidabilità necessari per l’esercizio del ruolo, tenuto conto della particolare delicatezza delle funzioni. Il giudizio di inaffidabilità deve fondarsi su elementi concreti, quali le frequentazioni del soggetto con persone gravate da precedenti penali, valutati secondo un apprezzamento latamente discrezionale.
Il Fatto
Un dipendente comunale, assunto all’esito di un concorso pubblico, impugnava la nota con cui la Prefettura aveva segnalato la mancanza dei requisiti di affidabilità per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il provvedimento prefettizio aveva determinato l’avvio, da parte del Comune, di un procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per carenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa di settore.
Il ricorrente articolava censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986 non richiederebbe il requisito dell’affidabilità per il conferimento della qualifica e che la Prefettura non avrebbe fornito elementi concreti a sostegno della valutazione negativa. Con motivi aggiunti impugnava la nota prefettizia, dopo averne avuto piena conoscenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure prospettate. Il Collegio ha preliminarmente rilevato che i requisiti elencati dall’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986 — godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne a pena detentiva per delitto non colposo o di misure di prevenzione, mancata espulsione da Forze armate o Corpi militarmente organizzati — non costituiscono un elenco tassativo.
Richiamando un proprio precedente, la Sezione ha ricordato che la revoca della qualifica può essere disposta anche al di fuori delle ipotesi tipiche, quando il soggetto non dia più affidamento sul buon uso del titolo di polizia, secondo una valutazione latamente discrezionale dell’autorità prefettizia. Il diniego può quindi essere legittimamente formulato qualora il Prefetto, con motivazione adeguata, rilevi l’assenza dei requisiti minimi di affidabilità, considerata la particolare delicatezza del ruolo.
Nel caso di specie, il giudizio di inaffidabilità risultava correttamente motivato: la Prefettura aveva documentato che il ricorrente era stato identificato, in un arco temporale pluriennale, in compagnia di soggetti con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, contro la persona e per associazione mafiosa. Tali elementi, valutati in base a circostanze di luogo e di tempo, erano idonei a supportare la valutazione negativa e prevalevano sulla documentazione attestante la correttezza professionale del dipendente.
Il Collegio ha infine rilevato l’assenza di un pregiudizio concreto per lo svolgimento dell’attività lavorativa, essendo stato espresso un parere positivo all’impiego del ricorrente, sia pure privo della qualifica e quindi “non armato”, nello svolgimento di molteplici compiti istituzionali del Corpo di polizia locale. Le spese di lite sono state compensate per i peculiari profili interpretativi della vicenda.
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Nota della Redazione
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