Discarico dell’agente contabile e regolarità del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 27 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il discarico dell’agente contabile presuppone l’accertamento del formale pareggio del conto giudiziale e l’assenza di ammanchi o di altre gravi irregolarità. L’iscrizione a ruolo del conto, e la conseguente fissazione dell’udienza di discussione, non implicano di per sé una pronuncia di condanna: ove la produzione documentaria sopravvenuta dimostri il carico e i riversamenti, il conto va approvato e l’agente discaricato. In tale ipotesi, la mancanza di ammanchi e di profili di responsabilità giustifica il mancato addebito delle spese del procedimento.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo alla gestione dell’ufficio anagrafe di un ente locale per l’esercizio 2024, reso da un’agente contabile. Il magistrato relatore aveva proposto il discarico, rilevando la regolarità formale e sostanziale della gestione.
La Procura contabile aveva però espresso avviso sfavorevole, osservando che nel conto non risultava depositato alcun documento a supporto del carico e dei riversamenti, ma soltanto dichiarazioni di terzi attestanti la regolarità delle riscossioni e dei riversamenti. Su tale rilievo è stata fissata l’udienza di discussione. Prima dell’udienza l’agente contabile ha prodotto le carte contabili in entrata e le quietanze di riscossione relative ai movimenti del conto. Il Pubblico Ministero ha quindi mutato avviso, esprimendosi per la regolarità del conto e per il discarico senza addebito di spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 147 del d.lgs. n. 174/2016, che disciplina l’iscrizione a ruolo del conto giudiziale quando il conto non pareggia, non è regolare, oppure quando l’istruttoria faccia emergere la necessità di rettifiche o di provvedimenti interlocutori o definitivi. La norma regola altresì i casi in cui l’udienza è sempre fissata.
La Sezione qualifica il passaggio in discussione come fase di verifica della corretta compilazione del conto, non come automatico accertamento di un danno. Il giudizio di conto, cioè, resta un giudizio sulla regolarità della gestione: l’apertura del contraddittorio serve a verificare il conto, non a presupporre l’esito.
Su questa base il Collegio esamina il conto e rileva che la produzione documentaria sopravvenuta dimostra i movimenti di carico e di riversamento relativi alla gestione 2024. La decisione valorizza dunque il materiale depositato dall’agente contabile prima dell’udienza, che colma la lacuna segnalata dalla Procura.
Dall’esame non emergono ammanchi né perdite di denaro di pertinenza dell’amministrazione comunale. La Sezione prende atto dell’avviso favorevole del Pubblico Ministero, maturato a seguito della produzione, e constata il formale pareggio del conto.
La Corte approva quindi il conto giudiziale e dispone il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, comma 2, d.lgs. n. 174/2016. L’assenza di ammanchi e di profili di responsabilità esclude l’addebito delle spese del procedimento.
Nota della Redazione
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