Inammissibile l’impugnazione della pensione provvisoria in costanza di ausiliaria (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 452 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione provvisoria del trattamento pensionistico adottata in favore del militare collocato in posizione di ausiliaria non è suscettibile di autonoma impugnativa. In costanza di ausiliaria il trattamento definitivo non può essere emanato, sicché difetta l’attualità dell’interesse a ricorrere. Solo con l’atto definitivo l’amministrazione provvede in sede amministrativa ai fini dell’accesso alla tutela giurisdizionale. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso proposto avverso la pensione provvisoria e il difetto di legittimazione passiva dell’INPS,competente essendo il Ministero della difesa fino al trasferimento della posizione pensionistica.

Il Fatto

Il ricorrente, militare collocato in posizione di ausiliaria, agisce in proprio per ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico con attribuzione dell’aliquota pensionabile del 44% per le anzianità retributive maturate al 31.12.1995, oltre condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, con interessi e rivalutazione.

Il ricorso reca la data del 24.9.2020 ed è depositato l’8.5.2023. L’INPS si costituisce eccependo l’inammissibilità per indeterminatezza della domanda, la carenza di legittimazione passiva, non essendo il trattamento liquidato dall’Istituto ma erogato dal Ministero della difesa, e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. All’udienza del 18.9.2024 il giudice dispone il rinnovo della notificazione, ma la parte non deposita prova dell’esecuzione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva dell’INPS. Il contenzioso concerne il trattamento pensionistico provvisorio di personale militare in ausiliaria, con conseguente competenza del Ministero della difesa. L’eccezione è accolta con estromissione dell’Istituto dal giudizio.

È respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio verso il Ministero, formulata in udienza: per ragioni di economia processuale, essendo il ricorso comunque inammissibile, nessuna utilità produrrebbe l’integrazione.

Il nucleo della decisione è l’inammissibilità del ricorso. Il ricorso è stato redatto e perfezionato nel 2020, quando l’interessato si trovava in posizione di ausiliaria, come dimostra il provvedimento dell’Aeronautica Militare allegato. In costanza di ausiliaria la parte poteva percepire solo la pensione provvisoria, liquidata dal Ministero della difesa.

La Corte richiama Cdc, sez. III app., 14.5.2018, n. 150, che, in fattispecie analoga, ha chiarito che durante l’ausiliaria era inammissibile gravarsi del provvedimento provvisorio, non essendo possibile emettere quello definitivo. Il principio resta valido anche dopo l’abrogazione dell’art. 3 del d.l. n. 387 del 1987, convertito dalla l. n. 468 del 1987, poiché l’art. 1864 del d.lgs. n. 66 del 2010 prevede che il trattamento definitivo sia rideterminato al termine del periodo di ausiliaria, mantenendo natura provvisoria il trattamento attribuito al collocamento.

Richiamando i principi generali sull’attualità dell’interesse (Cons. Stato, sez. IV, 9.5.2013, n. 2518), la Corte afferma che la determinazione provvisoria di pensione in costanza di ausiliaria non è impugnabile. La conclusione trova nuovo fondamento nell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., rientrando la fattispecie tra le domande sulle quali non si è provveduto in sede amministrativa: solo con l’atto definitivo si provvede ai fini che interessano. Sul piano concreto, ammettere l’impugnabilità di atti non definitivi moltiplicherebbe contenziosi di incerta efficacia, superabili dalle successive determinazioni fino a quella definitiva.

La declaratoria di inammissibilità assorbe l’ulteriore censura di inammissibilità dell’INPS. Il decreto di pensione definitiva adottato dal Ministero nel 2024, menzionato nella memoria dell’Istituto, è irrilevante perché non censurato e successivo al perfezionamento e alla proposizione del ricorso. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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