Conto giudiziale del consegnatario di beni mobili e debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 131 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I consegnatari di beni mobili degli enti locali legati da un mero debito di vigilanza rivestono la qualità di agente amministrativo e non di agente contabile. Ad essi non è imposta la resa del conto giudiziale, che compete soltanto ai consegnatari con debito di custodia, ai sensi degli artt. 11 e 23 del d.P.R. n. 254/2002 e dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924. Il debito di custodia si connota per la gestione di un deposito o magazzino, con consistenze iniziali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio; il debito di vigilanza attiene alla mera sorveglianza sui beni in uso presso gli uffici e sulle scorte operative destinate all’uso immediato. La mera elencazione dei beni inventariati non integra la gestione di magazzino e non fa sorgere l’obbligo di rendicontazione giudiziale. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del giudizio di conto per difetto dei presupposti normativi.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso, per l’esercizio finanziario 2023, dalla consegnataria di beni mobili del Comune di San Benedetto del Tronto, addetta all’Area Lavori Pubblici e Patrimonio. Il conto è stato trasmesso all’ente e da questo depositato presso la Sezione giurisdizionale regionale delle Marche.
Il magistrato istruttore ha rilevato che il conto, pur redatto sul modello 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996 e recante la firma della consegnataria con il visto del responsabile del servizio finanziario, enumera 1548 beni (attrezzature e arredi), senza i requisiti minimi per individuare con esattezza i beni dati in consegna. La consegnataria ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, qualificandosi consegnataria per mero debito di vigilanza. Il Pubblico Ministero ha concluso nello stesso senso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto giudiziale al tesoriere e a ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o gestione dei beni dell’ente. La norma è ampia, ma il consolidato orientamento delle Sezioni regionali esclude dall’obbligo i consegnatari di beni immobili e i consegnatari con debito di vigilanza.
Il criterio discretivo è fissato dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e dall’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002, che esclude espressamente i consegnatari con debito di vigilanza dall’obbligo di rendicontazione giudiziale, riservato dagli artt. 11 e 23 ai consegnatari con debito di custodia.
La Corte specifica la nozione di debito di custodia: esso presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative, con consistenze iniziali, rimanenze finali e movimenti di carico e scarico. Il debito di vigilanza, invece, comporta la sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e la gestione delle sole scorte funzionali all’ordinario funzionamento dell’ufficio.
Ne deriva che la giacenza eccedente le ragionevoli necessità funzionali dell’unità interessata configura una vera gestione contabile, soggetta a conto; quella strettamente necessaria all’ordinario funzionamento ne resta esclusa. Nella fattispecie, i beni elencati erano in uso continuativo presso l’Ufficio, non custoditi in deposito per la distribuzione, e la sola elencazione inventariale non dimostra la gestione di magazzino conforme al modello di legge.
Il Collegio conclude che sulla consegnataria gravava un mero obbligo di vigilanza, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Essendo la pronuncia limitata a questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, non si provvede sulle spese.
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Nota della Redazione
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