Inammissibile l’appello tardivo: rileva la notifica, non il deposito (Corte dei Conti Sez. II App. n. 41 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica il termine per proporre appello è di sessanta giorni ed è perentorio, decorrendo dalla notificazione della sentenza. Ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione rileva il momento della notifica, non quello del deposito dell’atto, dovendo valere la regola della conoscenza dell’atto da parte del destinatario. L’appello proposto con ricorso, anziché nella forma della citazione prescritta dall’art. 190 c.g.c., è ammissibile solo a condizione che sia notificato nel termine di legge. La violazione del termine perentorio determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, effetto irreversibile e sottratto alla disponibilità delle parti, cui nessuna efficacia sanante può attribuire la costituzione in giudizio dell’appellato.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, in composizione monocratica, aveva accolto il ricorso di un agente di custodia riconoscendogli una diversa decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato tabellare, con decorrenza collegata al periodo di servizio di leva obbligatorio. Avverso tale decisione il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha proposto appello.
L’appellato ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del gravame, per tardività e per asserita deduzione di motivi di fatto. Nel merito ha chiesto il rigetto. La questione centrale diviene dunque processuale: la verifica del rispetto del termine di proposizione dell’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 170, comma 3, c.g.c., che richiama per il giudizio d’appello in materia pensionistica gli artt. 177-199 del codice. Tra essi l’art. 190 c.g.c. dispone che “l’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 86 e deve essere motivato”, diversamente dal ricorso che introduce il giudizio di primo grado. Quanto ai termini, l’art. 178 c.g.c. fissa in sessanta giorni il termine per appellare, qualificandolo perentorio e facendolo decorrere dalla notificazione della sentenza.
Sulla base degli atti, la sentenza gravata risulta ritualmente notificata il 29/30 settembre 2021, mediante consegna al Ministero. L’appello avrebbe quindi dovuto essere notificato entro il 29 novembre 2021. Esso è stato invece introdotto con atto depositato il 29 novembre 2021 e solo successivamente notificato il 7 dicembre 2021, come risulta dal protocollo informatico depositato dallo stesso Ministero.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della tempestività, rileva il momento della notifica e non quello del deposito, dovendo valere la regola della conoscenza dell’atto da parte del destinatario (Cass., Sez. I, n. 28519/2019; Cass., Sez. VI, n. 8839/2017). La stessa giurisprudenza contabile riconosce l’ammissibilità dell’appello promosso con ricorso anziché con citazione, ma solo se notificato nel termine (Corte conti, Sez. III App., n. 230/2020; Corte conti, Sez. II App., n. 48/2019).
La conclusione non muta neppure assumendo, per mera ipotesi, il 1° ottobre 2021 quale data di notifica: in tal caso i sessanta giorni scadrebbero il 30 novembre 2021, restando comunque tardiva la notifica del 7 dicembre. Quanto alla prospettata efficacia sanante della costituzione dell’appellato, la Corte la esclude: viene in rilievo la violazione di un termine perentorio, il cui mancato rispetto produce il passaggio in giudicato della sentenza, effetto irreversibile e sottratto alla disponibilità delle parti.
L’appello è dunque dichiarato inammissibile. La definizione con decisione di una sola questione preliminare giustifica la compensazione integrale delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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