Stato della finanza locale in Emilia-Romagna (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 51 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo, nell’approvare la relazione sulla finanza locale, non si limita a una ricognizione contabile, ma afferma che la tenuta degli equilibri di bilancio degli enti territoriali va presidiata con continuità, anche oltre il perimetro della gestione finanziaria. La verifica dei rapporti creditori e debitori tra ente e organismi partecipati risponde a un’esigenza di trasparenza e simmetria delle poste, poiché la dimensione finanziaria della finanza pubblica allargata deve essere rappresentata in modo preciso, speculare e tempestivo. Ne deriva che i contributi a rendicontazione vanno imputati secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, non nell’esercizio dell’assegnazione formale, ma in quello in cui si prevede di realizzare la spesa. La contabilità economico-patrimoniale assume funzione informativa autonoma: un risultato economico strutturalmente negativo va monitorato perché, ove protratto, produce effetti negativi sul fronte finanziario.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha approvato la relazione sullo stato della finanza locale, esaminando le delibere di controllo finanziario adottate nel 2024 sui rendiconti degli enti locali relativi all’esercizio 2022 e sui bilanci di previsione per il triennio 2023-2025. Il documento prosegue il percorso avviato con le relazioni degli anni precedenti e offre una rappresentazione dinamica dell’attività di controllo, in particolare sui comuni di maggiori dimensioni.

L’analisi si estende agli enti colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, ai piani di riequilibrio finanziario pluriennale e alle misure correttive. La Sezione ha selezionato gli enti con criteri campionari orientati alle ipotesi di maggior rischio per gli equilibri, come organismi partecipati in perdita, capacità di riscossione, residui attivi e passivi, contabilizzazione dei fondi PNRR e debiti fuori bilancio.

La Motivazione della Corte

Il primo nucleo argomentativo riguarda le società partecipate in perdita. La Sezione richiama l’art. 21 del d.lgs. n. 175/2016, che impone l’accantonamento in un fondo vincolato di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in proporzione alla quota di partecipazione, e l’art. 14, comma 5, sul divieto di soccorso finanziario. Le deroghe sono ammesse solo previa dimostrazione dello specifico interesse pubblico e della sostenibilità della continuità aziendale.

Quanto ai rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati, il Collegio muove dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 252 del 2015) e dall’art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011, che impone di evidenziare analiticamente le discordanze e di adottare i provvedimenti di riconciliazione non oltre il termine dell’esercizio in corso. La Sezione osserva che le asseverazioni tardive e le mancate conciliazioni incidono sull’attendibilità delle poste, anche quando vengono recuperate in sede di bilancio consolidato.

Sul fronte della capacità di riscossione, la Sezione ribadisce l’irrinunciabilità della potestà impositiva e la necessità di un riaccertamento sostanziale dei residui, non meramente formale. Il mantenimento di crediti inesigibili altera il risultato di amministrazione e l’avanzo, che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile. Gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità non sono considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo.

Per i contributi a rendicontazione, il punto 3.6 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 impone l’imputazione agli esercizi in cui si prevede di realizzare la spesa oggetto del finanziamento. La deroga dell’art. 15, comma 4, d.l. n. 77/2021 attiene al momento in cui è possibile accertare le risorse, non alla scansione temporale dell’imputazione, che deve riflettere il cronoprogramma. L’errata contabilizzazione dei contributi PNRR compromette i parametri obiettivi e la veridicità del bilancio.

Infine, il Collegio valorizza la contabilità economico-patrimoniale: un risultato economico negativo riduce la consistenza patrimoniale e, se strutturale, finisce per riverberarsi sugli equilibri finanziari. L’ente è chiamato a fornire adeguata informativa sulle cause della perdita e sulla sua copertura nella relazione sulla gestione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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