Discarico crediti inesigibili: inerzia del concessionario e diniego legittimo (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 58 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio promosso dal concessionario avverso il diniego di discarico delle quote inesigibili, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c., non è un’azione demolitoria del provvedimento amministrativo, ma accerta la fondatezza del diritto dell’ente creditore al pagamento delle quote non riscosse. Il diniego di discarico è legittimo quando il concessionario non provi di aver adempiuto con ordinaria diligenza agli obblighi di riscossione e non dimostri che sussistono i presupposti per un’utile prosecuzione dell’attività. L’attività di recupero disordinata, episodica, frazionata in atti meramente ripetitivi e diluita nel tempo integra i presupposti del diniego ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. La sopravvenienza normativa sulla definizione agevolata dei carichi non assume rilievo se, al momento della sua entrata in vigore, la possibilità di un esito positivo della riscossione è già pregiudicata dall’inidoneità delle azioni poste in essere.

Il Fatto

Il Comune avvia una verifica su 142 partite di credito affidate alla società concessionaria per la riscossione, contestando la mancata protratta riscossione delle somme iscritte a ruolo. Non ritenendo fondate le risposte ottenute, l’ente adotta altrettanti provvedimenti di diniego del discarico ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999. Nel maggio 2017 la società impugna dinanzi alla Sezione giurisdizionale tutti i provvedimenti, eccependo vizi del procedimento e, nel merito, l’insussistenza del potere dell’ente di effettuare i controlli in applicazione delle norme della legge finanziaria per il 2015.

I giudizi vengono sospesi per un duplice intervento della Corte costituzionale. Con la sentenza n. 51/2019 il giudice delle leggi esclude la riferibilità della disciplina derogatoria ai concessionari di natura privata, indicando applicabile la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Con la sentenza n. 66/2022 dichiara l’illegittimità costituzionale della norma che ne prevedeva l’applicabilità retroattiva. Riassunti i giudizi, le parti reiterano le rispettive richieste.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione del giudizio: il ricorso non tende all’annullamento del provvedimento, ma alla verifica del diritto dell’ente a ottenere il pagamento delle quote inesigibili. Ne discende che gli eventuali vizi dell’attività amministrativa rilevano solo in quanto si riverberino sul diritto al rimborso. Le pronunce della Corte costituzionale hanno chiarito che ai rapporti tra l’ente e la società si applica esclusivamente la normativa ordinaria.

Il Collegio non può però dichiarare l’inadempienza della concessionaria per la sola omessa presentazione della comunicazione di inesigibilità nei termini dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, in ragione del principio del ragionevole affidamento, seppure erroneo, sull’applicabilità della normativa derogatoria. Occorre verificare i presupposti sostanziali dell’effetto. Il diniego di discarico, se impugnato, non sospende l’attività del concessionario, che anzi deve proseguire nella riscossione, per evitare che decadenze o prescrizioni impediscano la successiva ripresa; il giudice deve quindi tener conto dell’esito dell’attività svolta dopo il diniego e delle somme medio tempore riscosse.

La Sezione respinge l’eccezione di decadenza dell’ente dal potere di contestazione: l’avverbio “immediatamente” usato dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999 non fissa un termine certo con valenza decadenziale. La concessionaria, cessionaria di un ramo d’azienda, è subentrata nei rapporti attivi e passivi del precedente concessionario, assumendone le responsabilità; la diversa procedura di riscossione introdotta dal 1° ottobre 2006 non modifica i rapporti con l’ente.

Sul merito, la documentazione prodotta evidenzia un’attività di riscossione disordinata ed episodica, frazionata in numerosi atti meramente ripetitivi e diluita nel tempo, rivelatasi scarsamente efficace: nell’arco di oltre un decennio essa si è sostanzialmente limitata alla notifica della cartella e ad atti esecutivi non incisivi, senza che risulti alcun recupero parziale né alcuna formale interlocuzione con l’ente. La società non ha provato la sussistenza dei presupposti per proseguire utilmente la riscossione.

Quanto alla definizione agevolata dei carichi prevista dall’art. 4, d.l. n. 119/2018 e dall’art. 4, d.l. n. 41/2021, la Sezione ne esclude ogni rilievo, poiché alla data di entrata in vigore delle norme la possibilità di un esito positivo era già gravemente pregiudicata dall’inidoneità delle azioni compiute. Il ricorso è respinto e il provvedimento impugnato confermato, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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