Discarico crediti inesigibili: inerzia del concessionario e diniego legittimo (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 57 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di discarico delle quote iscritte a ruolo, ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, è legittimo quando il concessionario non dimostri di aver svolto l’attività di riscossione con l’ordinaria diligenza esigibile secondo la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Il giudice contabile può valutare i vizi dell’attività amministrativa solo se incidono sul diritto al rimborso, non in funzione demolitoria dell’atto impugnato. La sopravvenuta normativa di rottamazione dei carichi (art. 4, d.l. n. 119/2018 e art. 4, d.l. n. 41/2021) non assume rilievo ostativo al diniego quando, per l’inerzia del concessionario, la possibilità di un esito positivo della procedura risultava già irrimediabilmente compromessa.

Il Fatto

Un ente locale aveva avviato una verifica su numerose partite di credito affidate a una società concessionaria della riscossione, contestando la mancata protratta riscossione delle somme iscritte a ruolo. Non ritenendo fondate le giustificazioni ricevute, l’ente adottò provvedimenti di diniego del discarico delle somme. La società impugnò quei provvedimenti davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

I giudizi, sospesi in attesa del vaglio di costituzionalità, sono stati riassunti dopo due pronunce della Consulta. La questione decisiva diventa, allora, se nel caso concreto la inesigibilità del credito sia imputabile alla concessionaria per non aver adempiuto in modo diligente alla propria obbligazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del giudizio ad istanza di parte promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c.: non un’azione demolitoria di annullamento del provvedimento amministrativo, ma un accertamento sulla fondatezza del diritto dell’ente a ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. I vizi dell’attività amministrativa rilevano, dunque, solo se si riverberano sulla sussistenza del diritto al rimborso.

Quanto al quadro normativo, la Corte richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 51/2019 e n. 66/2022, dalle quali discende l’applicabilità della disciplina ordinaria contenuta negli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999. È quindi infondata la tesi della concessionaria sulla persistente pendenza dei termini per la dichiarazione di inesigibilità. La stessa Corte, peraltro, riconosce che il ragionevole (seppure erroneo) affidamento sulla normativa derogatoria esclude che la sola omissione della comunicazione nei termini basti a dichiarare l’inadempimento.

Il giudizio si sposta, allora, sul piano sostanziale. Le eccezioni di decadenza e sull’assetto dei rapporti tra ente e concessionario vengono respinte, così come irrilevante è ritenuta la diversa procedura di riscossione introdotta dal 1° ottobre 2006 e la circostanza dell’accesso tardivo al sistema informatico dell’anagrafe tributaria. Il Collegio sottolinea che la concessionaria, cessionaria di un ramo d’azienda del precedente concessionario nazionale, è subentrata nei rapporti giuridici, comprese le responsabilità per l’attività non proficua dei precedenti gestori.

Nel merito, la documentazione prodotta evidenzia un’attività di riscossione disordinata, episodica e frazionata, diluita in oltre un decennio e rivelatasi scarsamente efficace. La diligenza è valutata alla luce della configurazione dell’integra e veritiera esposizione in bilancio dei residui attivi come bene pubblico, richiamando le considerazioni finali della Corte costituzionale n. 51/2019. Non risulta alcun recupero parziale, né formali interlocuzioni con l’ente. Manca, quindi, la prova dei presupposti per una utile prosecuzione della riscossione. Ne deriva la sussistenza dei presupposti del diniego di cui all’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999 e l’irrilevanza della sopravvenuta rottamazione, essendo la possibilità di esito positivo già gravemente pregiudicata. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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