Discarico per inesigibilità: inerzia del concessionario e diniego legittimo (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 83 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di discarico per inesigibilità è legittimo quando il concessionario non prova di avere posto in essere atti idonei, tempestivi e proficui al recupero del credito, essendo l’attività di riscossione connotata da irregolarità, frazionamento in atti meramente ripetitivi e lunghe pause procedimentali che incidono sulla prescrizione del diritto. Il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è impugnazione demolitoria dell’atto dell’ente creditore, ma verte sulla fondatezza del diritto dell’ente a ottenere le quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Il principio di ragionevole affidamento non libera il concessionario dall’onere di dimostrare la ricorrenza delle condizioni sostanziali del discarico. In caso di rigetto del ricorso, il quantum dovuto è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese, non potendo applicarsi la riduzione prevista per la definizione agevolata.

Il Fatto

La società concessionaria della riscossione dei crediti di un ente locale impugnava il diniego di discarico delle somme relative a un debitore, adottato ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999.

Il ricorso si inseriva in un contenzioso più ampio, sospeso per un duplice intervento della Corte costituzionale, che aveva escluso l’applicabilità della disciplina derogatoria alle società sorte dallo scorporo di ramo d’azienda di un concessionario nazionale e aveva dichiarato illegittima la norma che ne prevedeva l’applicabilità retroattiva. Riassunto il giudizio, la Sezione aveva già definito con altra sentenza il merito di una diversa partita, enunciando i principi di riferimento; restava da valutare la fondatezza in concreto del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ribadisce che il giudizio ad istanza di parte ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non costituisce azione di annullamento del provvedimento amministrativo, ma concerne il diritto dell’ente a ottenere il pagamento delle quote inesigibili. I vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso.

In applicazione del ragionevole affidamento circa l’applicabilità della normativa derogatoria, la concessionaria non poteva essere dichiarata inadempiente per la sola omessa comunicazione di inesigibilità nei termini dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 112/1999. Occorreva verificare la sussistenza degli ulteriori presupposti sostanziali del discarico.

Il diniego, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività di riscossione, che deve proseguire; l’eventuale inerzia nelle more può pregiudicare l’esito del ricorso. Il Collegio valuta dunque l’esito dell’attività svolta dopo il diniego e le somme medio tempore riscosse.

Nel merito, la documentazione evidenzia un’attività di riscossione disordinata ed episodica, frazionata in atti ripetitivi e diluita nel tempo. Le verifiche patrimoniali seguono a distanza la notifica delle cartelle; nulla è provato sull’asserita insinuazione al passivo; alcune notifiche risultano successive alla cessazione della società; tra cartelle e intimazioni trascorre un termine superiore a quello di prescrizione della pretesa esattoriale. Sussiste quindi l’ipotesi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999.

Nessuna rilevanza assume la sopravvenuta normativa sulla rottamazione (art. 4, d.l. n. 119/2018 e art. 4, d.l. n. 41/2021), essendo già gravemente pregiudicato l’esito della riscossione. Quanto al quantum, la definizione agevolata con pagamento di un ottavo opera solo entro novanta giorni; in caso di rigetto del ricorso è dovuto un terzo dell’importo iscritto a ruolo. Il ricorso è respinto; spese compensate per la complessità del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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