Diniego di discarico illegittimo se la riscossione è ancora in corso (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 84 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di discarico delle quote inesigibili presuppone che la mancata riscossione sia imputabile a negligenza del concessionario e che il credito sia divenuto effettivamente inesigibile. Il riconoscimento del debito da parte del debitore, con istanza di rateizzazione e avvio dei relativi pagamenti, dimostra che l’attività di riscossione è ancora in corso e impedisce di configurare i presupposti del diniego. I ritardi del concessionario, pur accertati, non integrano di per sé l’ipotesi di cui all’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999 quando il credito conserva attitudine satisfattiva. Resta fermo l’obbligo del concessionario di versare per intero quanto abbia dichiarato di aver effettivamente riscosso.
Il Fatto
Una società incaricata della riscossione dei crediti di un ente locale impugnava dinanzi alla Corte dei conti il provvedimento con cui il Comune aveva rigettato il discarico di somme affidate e non riscosse. L’ente locale aveva avviato una verifica su 142 partite e, non ritenendo fondate le risposte ottenute, aveva adottato altrettanti provvedimenti di diniego.
La società eccepiva vizi procedurali e contestava il potere stesso del Comune di procedere ai controlli, invocando la normativa derogatoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2015. La vicenda processuale ha conosciuto un duplice intervento della Corte costituzionale, con sospensione dei giudizi e successiva riassunzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente la propria precedente decisione, resa su altra partita: in applicazione del principio del ragionevole affidamento circa l’applicabilità della normativa derogatoria, la società non può essere dichiarata inadempiente per la sola omissione della comunicazione di inesigibilità nei termini dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 112/1999. Occorre invece verificare la sussistenza degli ulteriori presupposti sostanziali.
Il diniego tempestivamente impugnato non sospende l’attività del concessionario, che anzi deve proseguire nella riscossione. Una protratta inerzia nelle more del giudizio potrebbe pregiudicare l’esito del ricorso, per il sopravvenire di decadenze o prescrizioni. Va quindi valutato l’esito dell’attività svolta dopo il diniego e rideterminata la sanzione.
Nel caso concreto, il Comune ravvisava l’ipotesi della negligenza del concessionario, rilevando che la notifica della cartella non avrebbe impedito la prescrizione del credito dell’ente. La società replicava di aver compiuto verifiche patrimoniali, notificato preavviso di fermo e avvisi di intimazione, e allegava l’accoglimento di un’istanza di rateizzazione con avvio dei pagamenti.
Il Collegio, pur constatando ritardi nell’attività di riscossione, osserva che il debitore, con l’istanza di rateizzazione e il versamento delle relative rate, ha riconosciuto la sussistenza del debito. L’attività di riscossione deve pertanto ritenersi ancora in corso, con esclusione dei presupposti del diniego. La complessità del quadro normativo giustifica la compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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