Diniego di discarico legittimo per riscossione disordinata e negligente del concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 82 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal concessionario avverso il diniego di discarico, il giudice contabile non esercita un sindacato demolitorio di annullamento dell’atto amministrativo, ma verifica la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere il pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Il diniego è legittimo quando il concessionario non prova di aver posto in essere atti di riscossione diligenti e tempestivi, idonei a interrompere la prescrizione e a scongiurare la definitiva perdita del credito. La sopravvenuta normativa sulla definizione agevolata dei carichi non assume rilievo quando la possibilità di un esito positivo della riscossione risulti già gravemente pregiudicata dalla negligenza del concessionario. In caso di rigetto del ricorso, la somma dovuta è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese, restando preclusa la definizione agevolata mediante il pagamento di un ottavo.

Il Fatto

Il Comune affidava a una società concessionaria la riscossione di numerosi crediti iscritti a ruolo. Avviata un’attività di verifica su tali partite, l’ente locale adottava centoquarantadue provvedimenti di diniego del discarico, ritenendo infondate le giustificazioni fornite dalla concessionaria sulla mancata riscossione.

La società impugnava i provvedimenti davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, eccependo vizi procedurali e l’insussistenza del potere di controllo del Comune in forza di norme della legge finanziaria per il 2015. Dopo un duplice intervento della Corte costituzionale, che aveva escluso l’applicabilità di quelle norme ai concessionari privati, i giudizi sospesi venivano riassunti. Il presente giudizio riguarda il carico relativo a una singola posizione debitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio: secondo la consolidata giurisprudenza contabile, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non investe la legittimità dell’agito dell’ente creditore, ma la fondatezza del diritto al rimborso delle quote inesigibili. Eventuali vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sulla sussistenza di quel diritto.

Ciò premesso, la Corte richiama la propria precedente decisione della stessa Sezione, alla cui motivazione fa pieno rinvio, con cui erano state respinte le eccezioni della concessionaria: l’espressione “immediatamente” dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999 non pone un termine certo a valenza decadenziale; la società, cessionaria di ramo d’azienda del precedente concessionario nazionale, è subentrata nei rapporti attivi e passivi; il mutamento della procedura di riscossione dal 1° ottobre 2006 non ha inciso sui rapporti con il Comune.

Il nucleo del decidere è la verifica in concreto dell’inesigibilità imputabile alla concessionaria. La documentazione prodotta evidenzia un’attività di riscossione disordinata, episodica e frazionata in atti meramente ripetitivi, diluita nel tempo e scarsamente efficace, con lunghe pause procedimentali. Le verifiche patrimoniali sono state effettuate a notevole distanza dalla notifica della cartella e tra le intimazioni è trascorso un termine superiore a quello di prescrizione della pretesa esattoriale.

La Corte valorizza la funzione del bilancio come bene pubblico, richiamando le considerazioni della Corte costituzionale n. 51/2019: una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile è elemento indefettibile di una corretta gestione delle entrate. Su questa base, ritiene non provati i presupposti per una proficua prosecuzione dell’attività e sussistenti, invece, quelli del diniego di cui all’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999.

Nessun rilievo assume la sopravvenuta rottamazione dei crediti ex art. 4, d.l. n. 119/2018 e art. 4, d.l. n. 41/2021, perché la possibilità di esito positivo era già pregiudicata. Infine, sull’importo dovuto, il Collegio chiarisce che la definizione agevolata con pagamento di un ottavo presuppone il versamento entro novanta giorni; in caso di rigetto del ricorso è dovuto un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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