Disciplina forense: prova testimoniale e sindacato sulla sanzione (Cass. civ. n. 24805/2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare forense, spetta agli organi di disciplina il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi e, quindi, di dichiarare chiusa la prova quando ritengano superflua l’ulteriore assunzione, essendo in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti. La mancata assunzione di una testimonianza costituisce un fatto processuale, che non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La scelta della sanzione irrogata e la valutazione della sua adeguatezza non possono costituire oggetto di controllo in sede di legittimità, essendo le decisioni del CNF impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, oltre che per difetto del minimo costituzionale di motivazione. Il Codice Deontologico Forense non ha carattere normativo e non è quindi sindacabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il Fatto

L’avvocato è stato tratto a giudizio disciplinare innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna per violazione degli artt. 9, 50, 63 e 64 del Codice Deontologico Forense, per non aver corrisposto alla dipendente con funzioni di segretaria, assunta presso il proprio studio legale, le retribuzioni dovute per 21 mensilità consecutive. Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza, ha confermato la decisione del CDD, respingendo i tre motivi di gravame proposti dall’incolpato. Avverso tale sentenza l’avvocato ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, richiedendo contestualmente la sospensione dell’efficacia esecutiva.

Con ordinanza interlocutoria questa Corte ha respinto l’istanza di sospensione per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza. Il giudizio è stato quindi nuovamente avviato alla trattazione camerale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, con cui il ricorrente si doleva della mancata escussione dell’esponente quale testimone ritenuta essenziale, dichiarandoli infondati. La sentenza impugnata ha accertato che vi era stata la citazione come testimone della persona dalla quale proveniva l’esposto e ha confermato la decisione di primo grado per il rilievo dirimente che i fatti oggetto dell’istruttoria erano incontroversi, in quanto ammessi dallo stesso incolpato e comprovati dalla documentazione acquisita. La Corte ha richiamato il principio secondo cui spetta agli organi disciplinari il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi e di dichiarare chiusa la prova quando ritengano superflua l’ulteriore assunzione. La mancata rinnovazione della citazione dell’esponente non ha determinato l’utilizzazione isolata e decisiva di un esposto non confermato, ma si è inserita in un più ampio quadro di ritenuta sufficienza del compendio istruttorio, con apprezzamento rientrante nei poteri dell’organo di disciplina.

Quanto all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la Corte ha rilevato che la censura è dedotta al di fuori dei limiti posti alla rilevanza dell’omesso esame di fatto decisivo: non è riferibile all’ambito di applicazione della disposizione un fatto processuale, qual è la mancata assunzione di una testimonianza, né può assumere rilievo decisivo il dedotto pagamento parziale. La sentenza impugnata ha dato conto della deduzione dell’incolpato circa l’aver posto in essere condotte dirette all’estinzione del debito, ma ha fondato il giudizio di responsabilità su una condotta complessiva e protratta, comprendente l’omesso pagamento di plurime mensilità, la sottoscrizione di più accordi di dilazione rimasti inadempiuti, l’instaurazione di procedure esecutive e l’invio di disposizioni di bonifico non seguite dall’effettivo accredito. Il terzo motivo, relativo all’elemento soggettivo, è stato dichiarato inammissibile, non individuando l’errore di diritto ma contrastando la riferibilità fattuale dell’addebito.

Il quarto motivo, relativo all’applicazione di una pena superiore al massimo edittale, è stato respinto. La Corte ha rilevato che viene denunciata come error in iudicando la violazione del Codice Deontologico Forense, che non ha carattere normativo sindacabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e che la sanzione inflitta, pari a otto mesi di sospensione, è contenuta nei limiti edittali stabiliti dall’art. 52 l. n. 247/2012, che prevede la sospensione da due mesi a cinque anni. Anche ai sensi del CDF spetta agli organi disciplinari la potestà di applicare sanzioni adeguate e proporzionate, avendo oggetto di valutazione il comportamento complessivo dell’incolpato. La Corte ha ribadito il costante orientamento secondo cui, nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la scelta della sanzione e la valutazione della sua adeguatezza non possono costituire oggetto di controllo in sede di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. Il ricorso è stato respinto, senza statuizione sulle spese non avendo gli intimati svolto difese.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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