Termini procedimento AGCM: questione di giurisdizione da decidere in pubblica udienza (Cass. civ. n. 24607/2026)
Principi di diritto (Massima)
La questione concernente la verifica della violazione, da parte del giudice amministrativo, della sfera di competenza riservata al legislatore, realizzata esorbitando dalla legittima attività interpretativa, integra un profilo di violazione dei limiti esterni alla giurisdizione deducibile ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. e dell’art. 362 c.p.c. Ove il nucleo centrale del motivo di ricorso implichi la verifica di tale violazione, la Corte reputa opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza, quale luogo privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il pubblico ministero, le decisioni sulle questioni di diritto di particolare rilevanza. Il rinvio a nuovo ruolo non integra una statuizione sul merito del ricorso, ma risponde all’esigenza di garantire il pieno contraddittorio su una questione di particolare rilievo sistematico.
Il Fatto
Una società ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva accertato a suo carico una pratica commerciale scorretta, in violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, con riferimento all’offerta di servizi con tecnologia 5G, infliggendo una sanzione pari a 1.200.000 euro. A sostegno dell’impugnazione la società aveva dedotto la tardività del provvedimento sanzionatorio, per essere intervenuto in violazione del termine massimo di conclusione del procedimento stabilito dal Regolamento Procedure adottato dall’Autorità, che aveva prorogato il termine finale per tre volte, per un totale di 179 giorni, a fronte di due proroghe massime per 120 giorni consentite. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso.
Con la sentenza impugnata il Consiglio di Stato, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato gli atti impugnati, ritenendo che la terza proroga violasse il disposto dell’art. 7, comma 3, del Regolamento Procedure, che il termine per la conclusione del procedimento avesse natura perentoria e che la motivazione della terza proroga fosse generica. L’Autorità ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., dell’art. 362 c.p.c. e dell’art. 120 c.p.c., denunciando violazione dei limiti esterni alla giurisdizione. Il P.G. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato l’unico articolato motivo con cui l’Autorità denuncia eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato, il quale, esorbitando dalla legittima attività interpretativa, avrebbe invaso la sfera di competenza del legislatore applicando di fatto una regola di creazione giurisprudenziale, priva di riscontro nell’ordinamento positivo, e introducendo un nuovo e diverso limite temporale alla conclusione dell’istruttoria dinanzi all’Autorità rispetto a quello indicato dalla norma statale. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata avrebbe introdotto una previsione ex novo, che imponeva all’amministrazione di concludere il procedimento istruttorio, a pena di decadenza, entro il termine indicato nel Regolamento, travalicando i limiti propri dell’attività ermeneutica e operando una chiara invasione della sfera di potere propria del legislatore, in violazione del principio costituzionale di legalità amministrativa.
La Corte ha ritenuto che la questione posta con il motivo di ricorso, implicante nel suo nucleo centrale la verifica della violazione da parte del giudice speciale della sfera di competenza riservata al legislatore, realizzata esorbitando dalla legittima attività interpretativa, renda opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza. Ha richiamato l’orientamento secondo cui la pubblica udienza costituisce il luogo privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il pubblico ministero, le decisioni sulle questioni di diritto di particolare rilevanza. La Corte ha quindi rinviato la causa a nuovo ruolo, senza pronunciarsi nel merito del ricorso.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 120 c.p.c. – Pubblicità della sentenza
- Art. 362 c.p.c. – Altri casi di ricorso
- Art. 21 Cod. cons. – Azioni ingannevoli
- Art. 22 Cod. cons. – Omissioni ingannevoli