Disciplinare militare, stato di necessità e uso di protezione fuori ordinanza (Cons. Stato n. 10402 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dovere giuridico di esporsi al pericolo, proprio del militare, non impedisce a questi di proteggere la propria incolumità fisica mediante una condotta strettamente giustificata dallo stato di necessità e funzionale all’adempimento del dovere. In presenza di un intervento d’iniziativa in situazione emergenziale, l’uso di un dispositivo di protezione fuori ordinanza, di tipologia tale da non compromettere in modo grave o vistoso il decoro della divisa e per il tempo strettamente necessario, non integra di per sé violazione disciplinare. Il giudice amministrativo, pur non potendo sostituire le valutazioni discrezionali dell’amministrazione, sindaca il provvedimento sanzionatorio quando l’istruttoria risulti incompleta e la motivazione illogica nella ponderazione dei contrapposti interessi. Il mero possesso, tra gli oggetti personali, del medesimo dispositivo, in presenza di giustificazione plausibile, non integra illecito.

Il Fatto

Un brigadiere dell’Arma dei carabinieri, capo equipaggio di una pattuglia radiomobile, nella notte del 29 maggio 2022 faceva irruzione, per primo e d’iniziativa, in un appartamento dove una persona in forte stato di agitazione stava distruggendo suppellettili, brandiva una spranga, lanciava oggetti e minacciava di farsi esplodere con il gas. Per proteggersi il capo indossava un caschetto da pugilato. Il 4 luglio 2022, durante un servizio perlustrativo, il medesimo caschetto veniva rinvenuto in un borsone personale nel bagagliaio dell’auto di servizio.

Con provvedimento del comandante di Compagnia del 30 settembre 2022, confermato in sede di ricorso gerarchico il 18 gennaio 2023, gli veniva inflitta la sanzione del rimprovero per violazione degli artt. 717, 720 e 721 del d.P.R. n. 90/2010. Il TAR Lombardia rigettava il ricorso; l’interessato appellava, deducendo tra l’altro la tardività dell’azione disciplinare e il difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il motivo sulla decadenza. L’art. 1398 d.lgs. n. 66/2010 impone un avvio “senza ritardo” dell’azione disciplinare, da intendersi come regola di ragionevole prontezza nella contestazione, valutata in concreto. Tra il primo episodio e la contestazione dell’11 luglio 2022 trascorrono circa quaranta giorni, e l’episodio del 4 luglio ha imposto una rivalutazione complessiva del fatto, risultata tempestiva.

Il Collegio richiama la giurisprudenza sul limite del sindacato giurisdizionale: le determinazioni disciplinari sono connotate da ampia discrezionalità e il giudice non sostituisce le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione, salvo travisamento dei fatti, manifesta sproporzione, illogicità o palese irrazionalità, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 1135 del 2020.

Su questa base l’appello è accolto. Il ragionamento del primo giudice, e ancor prima quello dell’amministrazione, si fonda su una valutazione incompleta delle risultanze istruttorie. Le fotografie dei danni, il pericolo di esplosione per fuga di gas, la convergenza di più pattuglie, vigili del fuoco e personale sanitario, la necessità del TSO, le relazioni di servizio dei colleghi intervenuti e le dichiarazioni del vicino dimostrano una situazione di oggettiva rischiosità per l’operatore di prima linea. Poiché i dispositivi di ordinanza non erano disponibili in tempi stretti, non è logico censurare il ricorso a una protezione fuori ordinanza, utile all’esigenza del momento.

Il Collegio afferma che la condizione di particolare concitazione e urgenza integra sostanzialmente la percezione di uno stato di necessità. Il dovere di esporsi al pericolo, pur non consentendo l’esimente rispetto a comportamenti che ledono diritti altrui o violano precisi obblighi, non può in assoluto impedire di proteggere la propria incolumità con una condotta funzionale all’adempimento. Il provvedimento appare così affetto da manifesta inadeguatezza dell’istruttoria e da vizio della motivazione. Quanto al fatto del 4 luglio, il solo possesso del caschetto, con la giustificazione dell’uso sportivo, non integra illecito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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