Sgombero immobile acquisito al patrimonio comunale è atto vincolato e consequenziale (TAR Sicilia n. 1302 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune ordina lo sgombero di un immobile abusivo acquisito al proprio patrimonio è atto meramente esecutivo e consequenziale dei precedenti provvedimenti sanzionatori e acquisitivi divenuti inoppugnabili, con la conseguenza che le contestazioni sull’estensione dell’area acquisita vanno fatte valere impugnando l’originario ordine di rilascio, non il suo rinnovo. Il provvedimento di sgombero, quale atto terminale della serie di provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, ha natura vincolata ed è soggetto alla disciplina dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Ne deriva l’irrilevanza dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, essendo l’apporto partecipativo del privato ininfluente sull’esito dell’azione amministrativa.

Il Fatto

Con decreto del Tribunale, divenuto irrevocabile nel 2004, veniva disposta la confisca di una quota indivisa pari a quattro quinti di una casa di abitazione, realizzata su suolo edilizio. Con successivo decreto di trasferimento del 2014 la predetta quota veniva trasferita dall’ANBSC al Comune, che con ordinanza del 2014 ingiungeva la demolizione delle opere abusive accertate sulla rimanente quota di un quinto, di proprietà di altro soggetto.

Accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, il Comune dichiarava acquisito al proprio patrimonio anche il quinto residuo e intimava al proprietario di lasciare l’immobile libero da persone e cose. Non essendo seguito lo sgombero, il Comune rinnovava l’ordine di rilascio. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso, lamentando la carenza assoluta di potere del Comune nell’ordinare lo sgombero dell’intero immobile e la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 per assenza della comunicazione di avvio del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso. Il provvedimento impugnato, con cui è stato ordinato lo sgombero dell’immobile abusivo, è atto meramente esecutivo e consequenziale di provvedimenti sanzionatori e acquisitivi divenuti ormai inoppugnabili, richiamando sul punto un precedente della stessa sezione.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Eventuali contestazioni sull’area acquisita dal Comune avrebbero dovuto essere fatte valere mediante impugnazione della precedente ordinanza di sgombero, con la quale era già stato intimato di rilasciare l’immobile, nella sua interezza, libero da persone o cose. Il rinnovo dell’ordine di rilascio non riapre dunque i termini per contestare l’estensione dell’acquisizione.

Quanto al secondo motivo, il Collegio lo ritiene irrilevante, aderendo all’orientamento secondo cui il provvedimento di sgombero, ponendosi quale atto terminale della serie di provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, ha natura vincolata ed è soggetto alla disciplina dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Ne consegue l’inutilità dell’apporto partecipativo del ricorrente, che non avrebbe potuto incidere in alcun modo sulla determinazione assunta dall’Amministrazione, essendo questa conseguenza logica indefettibile dell’intero iter repressivo degli abusi edilizi. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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