Percolato da discarica, responsabilità solidale del manutentore degli impianti (Cons. Stato n. 10402 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità da abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 192 cod. amb. si accerta secondo il criterio civilistico del più probabile che non, e non secondo la regola penalistica dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Il soggetto titolare di obblighi contrattuali di manutenzione degli impianti di captazione del biogas e di estrazione del percolato, che ometta gli interventi dovuti, concorre causalmente al fenomeno di inquinamento e risponde in solido con gli altri obbligati. L’esecuzione d’ufficio delle misure di messa in sicurezza da parte del Sindaco, con successiva rivalsa, è legittima quando l’ordinanza di rimozione sia divenuta incontestata e perduri l’inerzia degli ingiunti. La solidarietà opera verso il danneggiato, salva la rivalsa nei rapporti interni.
Il Fatto
La società appellante, subentrata a un precedente operatore, aveva assunto per contratto obblighi di manutenzione del sito che ospita una discarica nel territorio di un comune lombardo, tra cui gli impianti di smaltimento del percolato e di captazione del biogas. A seguito di un sopralluogo dell’Arpa, il Comune ha emanato un’ordinanza ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 nei confronti di tre ditte, ritenute a diverso titolo responsabili dell’inquinamento, ordinando l’interruzione del flusso di percolato nel fiume, la rimozione del liquame accumulato e l’adozione di misure di messa in sicurezza.
La società ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Lombardia, che ha respinto il ricorso e i successivi motivi aggiunti, affermando la corresponsabilità della ricorrente in ragione dei contratti e degli obblighi manutentivi assunti. Proposto appello, il Cons. Stato ha disposto verificazione tecnica affidandola a un docente universitario, con quesiti sull’incidenza causale della mancata gestione degli impianti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il perimetro normativo: l’art. 192, terzo comma, cod. amb. impone a chi viola il divieto di abbandono di procedere alla rimozione e al ripristino in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il nesso causale si accerta con il criterio del più probabile che non, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 1763 del 2022 e n. 5668 del 2017.
La verificazione ha risposto affermativamente ai primi due quesiti, accertando che la mancata o inesatta gestione degli impianti di captazione del biogas e di condizionamento e ricircolo del percolato ha causato o concorso a causare il flusso di refluo convogliato nel fiume e i problemi ambientali contestati. È così smentita la tesi dell’appellante, che attribuiva l’evento alla sola difettosa copertura della discarica.
La Corte qualifica la condotta dell’appellante come omissiva: essa non ha posto in essere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a consentire un’efficace estrazione di percolato e biogas. Il primo motivo è pertanto infondato.
Quanto ai motivi aggiunti, la nota e il provvedimento dirigenziale impugnati costituiscono mere comunicazioni, non il provvedimento di affidamento dei lavori in danno né l’atto di rivalsa: ne deriva il difetto di interesse. Nel merito, la Corte conferma che la rivalsa è correttamente operata in via solidale, applicando i principi dell’art. 2055 c.c. richiamati dall’art. 192, terzo comma, ferma la rivalsa nei rapporti interni. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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