Disconoscimento bonifici istantanei: onere prova SCA e colpa grave cliente (ABF Collegio di Milano n. 3367 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disconoscimento di operazioni di pagamento, grava sul prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e non ha subito anomalie tecniche, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 11/2010. La prova dell’autenticazione forte (SCA) costituisce un prius logico rispetto alla valutazione della condotta dell’utente e la sola regolarità formale dell’operazione non esclude la responsabilità dell’intermediario, che deve provare la frode, il dolo o la colpa grave del cliente. Ove la SCA risulti rigorosamente dimostrata, la mancata allegazione da parte del cliente di elementi concreti e verosimili sulla dinamica della frode integra un elemento presuntivo della sua colpa grave. Sull’intermediario grava inoltre un obbligo di protezione del cliente, che si traduce nel monitoraggio dell’operatività e nel blocco delle transazioni palesemente anomale.
Il Fatto
Il ricorrente lamenta l’addebito di quattro bonifici istantanei per complessivi € 6.620,00, eseguiti il 13/10/2025, e di un’operazione di pagamento di € 106,13 del 30/09/2025, che assume non autorizzati. Riferisce di aver sporto denuncia e inviato i moduli di disconoscimento; l’intermediario ha rimborsato solo il 30% del valore dei bonifici (€ 2.206,00), negando il resto e il rimborso del pagamento. Il cliente chiede la restituzione della somma residua di € 4.520,13.
L’intermediario si oppone sostenendo che le operazioni sono state autorizzate tramite sistema di autenticazione forte, con disposizioni impartite dal dispositivo del cliente e inserimento dei corretti fattori di autenticazione, senza anomalie rilevate; l’accaduto sarebbe stato reso possibile dalla collaborazione, seppur involontaria, del cliente. Il ricorrente non ha replicato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama la disciplina del D.Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017, che recepisce la Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2). In caso di disconoscimento, il PSP deve dimostrare l’avvenuta autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione e l’assenza di anomalie tecniche; la prova della SCA è condizione logica prioritaria rispetto all’esame della condotta dell’utente, secondo il richiamo al Collegio di Coordinamento n. 22745/2019. Il Collegio procede quindi all’esame separato di ciascuna operazione.
Quanto al pagamento di € 106,13, l’intermediario non ha formulato alcuna difesa specifica né prodotto log o altre evidenze sulla corretta autenticazione. In assenza totale di prova, in violazione dell’onere sancito dall’art. 10 del D.Lgs. n. 11/2010, la domanda è accolta.
Sul primo bonifico di € 1.900,00, i log prodotti presentano palesi incongruenze: paiono riferirsi a un’operazione di data e orario diversi (20/05/2025 ore 11:52), per importo differente, da soggetto diverso e in favore di altro beneficiario, e il codice identificativo dell’applicazione non corrisponde a quello associato al dispositivo in fase di enrollment. La documentazione è quindi inidonea a soddisfare l’onere probatorio e, in caso di mancata o insufficiente prova della SCA, la responsabilità ricade interamente sull’intermediario.
Sul secondo, terzo e quarto bonifico, i log appaiono congrui e completi: le disposizioni risultano autorizzate con due fattori riconducibili al cliente, l’app installata sul dispositivo (possesso) e l’inserimento del codice segreto (conoscenza). L’onere sulla corretta autenticazione è dunque assolto. Il Collegio valuta allora la colpa grave: il ricorrente si è limitato a dichiarare di essersi accorto degli addebiti consultando l’estratto conto, senza dettagli sulla frode, e sul punto delle sedicenti chiamate da operatori bancari risulta contraddittorio e privo di prova. A fronte di una prova rigorosa della SCA, la mancata allegazione di una versione verosimile e circostanziata integra un elemento presuntivo di colpa grave.
Quanto agli indici di anomalia, i quattro bonifici istantanei in tre minuti, per importo ingente, verso il medesimo beneficiario e con la stessa causale avrebbero potuto destare rilievo; tuttavia i sistemi interni avevano segnalato per il secondo e terzo bonifico un rischio di pagamento duplicato e l’intermediario ha avvisato il pagatore, che ha comunque autorizzato. Nessun rimprovero, pertanto, sotto questo profilo. Il Collegio accoglie il ricorso per il pagamento di € 106,00 e per il primo bonifico, riconoscendo, detratto il rimborso del 30% già corrisposto, il 70% di € 1.900,00 (€ 1.330,00), per un totale di € 1.436,00.
Nota della Redazione
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