Disconoscimento bonifici e onere allegazione cliente inammissibile senza contestualizzazione (ABF Collegio di Torino n. 670 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate, il prestatore di servizi di pagamento deve provare la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni contestate e il comportamento gravemente colposo, doloso o fraudolento dell’utilizzatore, anche per presunzioni. Ove l’intermediario dimostri che le operazioni sono state autenticate mediante autenticazione forte (SCA), con credenziali statiche e dinamiche e token fisico, il mero disconoscimento formale delle operazioni, privo di contestualizzazione fattuale, non è sufficiente a radicare la speciale responsabilità dell’intermediario. La domanda del ricorrente che si limiti a contestare gli addebiti senza allegare elementi concreti sulla frode e sulla dinamica dell’evento è infondata, e rende superflua l’indagine sull’onere della prova della colpa grave.
Il Fatto
La parte ricorrente, associazione titolare di un conto corrente, riferisce di aver subito tra l’8 e il 9 aprile 2025 sei bonifici istantanei non autorizzati per un totale di € 79.951,40, disposti tra le ore 20:06 dell’8 aprile e le ore 1:06 del 9 aprile 2025. Le operazioni sarebbero state effettuate tramite le credenziali di un delegato all’operatività, ex tesoriere dell’associazione, che non avrebbe ricevuto alcun avviso dei pagamenti disposti. Il presidente dell’associazione, accortosi dei movimenti, avrebbe bloccato il conto e disconosciuto le operazioni, presentando denuncia alle autorità.
La ricorrente sostiene che l’intermediario avrebbe dovuto allertarsi per l’anomalo flusso di bonifici e che grava su di esso l’onere di provare il dolo o la colpa grave dell’utilizzatore. L’intermediario resiste, eccependo la grave negligenza dell’associazione per non aver revocato la delega al momento della cessazione della carica, e chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, individuato nel D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modifiche, che fa carico al prestatore di servizi di pagamento di provare la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni contestate e il comportamento gravemente colposo, fraudolento o doloso dell’utilizzatore, anche per presunzioni.
L’intermediario ha dimostrato, mediante le produzioni versate in atti, che le operazioni sono state eseguite tramite il servizio di internet banking, con accesso da browser e autenticazione mediante codice PIN (elemento di conoscenza) e codice OTP generato da token fisico (elemento di possesso), oltre ai controlli Captcha del presidio di sicurezza. Le operazioni risultano pertanto autorizzate conformemente alla disciplina dei sistemi di autenticazione forte (SCA).
A fronte di tale prova, il Collegio rileva che la domanda della ricorrente è carente sotto il profilo delle allegazioni e si risolve nel semplice, formale disconoscimento delle operazioni, senza alcuna concreta e ulteriore contestualizzazione fattuale. Tale carenza rende superflua la successiva indagine sull’assolvimento dell’onere della prova della colpa grave da parte dell’intermediario. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento dei Collegi (Collegio di Milano, decisione n. 6436/2022; Collegio di Bologna, decisione n. 7499/2022; Collegio di Torino, decisione n. 5133/2022).
Il Collegio aggiunge che la colpa grave sembra comunque sussistere in relazione alla mancata revoca della delega ad operare conferita al delegato quando questi ha cessato la carica di tesoriere, circostanza che ha consentito la realizzazione della frode. Alla luce delle risultanze documentali e dell’assenza di elementi utili alla ricostruzione della vicenda, il ricorso non è accolto.
Nota della Redazione
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