Punto vendita convenzionato e legittimazione ABF solo per scopi estranei all’attività professionale (ABF Collegio di Napoli n. 2096 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario è cliente il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento. Non rientrano in tale nozione i soggetti che svolgono in via professionale attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento, salvo che agiscano per scopi estranei all’attività professionale. Il punto vendita convenzionato che, in forza di un accordo quadro e dei singoli contratti applicativi, presta materialmente servizi di pagamento per conto dell’intermediario nei confronti della clientela finale non è cliente, ma parte della rete commerciale dell’intermediario. Il ricorso proposto da tale soggetto è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione attiva, restando estranea alla competenza dell’Arbitro ogni valutazione sul merito della frode.
Il Fatto
La ricorrente gestisce una ricevitoria che offre servizi di pagamento in base a una convenzione con un IMEL soggetto alla vigilanza della Banca d’Italia. Tra il 7 e l’11 agosto 2025 soggetti ignoti, presentatisi come tecnici dell’intermediario, inducevano con tecniche di social engineering la figlia della ricorrente a eseguire dal terminale della rivendita decine di operazioni, tra T-bonifici e ricariche su carta prepagata, per complessivi € 14.901,43. Il ricorrente denunciava i fatti ai Carabinieri il 12 agosto 2025.
Chiedeva quindi al Collegio di dichiarare la natura non autorizzata delle operazioni, accertare la responsabilità esclusiva dell’intermediario per omessa adozione di misure di sicurezza, ordinare lo storno delle somme, il ripristino dei servizi sospesi e l’acquisizione dei tabulati completi. L’intermediario eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva, sostenendo che la ricorrente agisce come esercizio convenzionato e non come pagatore delle operazioni contestate.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare, che assume carattere assorbente. La qualificazione della ricorrente come titolare di un conto di pagamento, invocata dall’istante, non è ritenuta decisiva: secondo l’intermediario quel conto costituisce una mera modalità di regolazione interna del rapporto commerciale e non attribuisce all’esercente la qualità di pagatore nelle operazioni T-bonifico, riferibili ai clienti finali.
Il Collegio richiama la definizione contenuta nelle Disposizioni sul funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, che individua il cliente nel soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, inclusi i servizi di pagamento. La stessa fonte esclude espressamente i soggetti che svolgono in via professionale attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento, salvo che agiscano per scopi estranei all’attività professionale.
La verifica in fatto porta a escludere che la ricorrente versi in tale ultima ipotesi. Dalla documentazione emerge un accordo quadro che disciplina lo svolgimento dei Servizi, intesi come servizi di pagamento e attività di commercializzazione di prodotti per conto dell’intermediario, con contenuti e modalità operative definiti nei singoli contratti applicativi. Lo svolgimento dei Servizi è affidato alla titolare dell’esercizio convenzionato. Il Collegio richiama gli artt. 1, 2, 4 e 6 dell’accordo quadro e gli artt. 1 e 3 del contratto applicativo dell’1 marzo 2025.
Su questa base il Collegio esclude che la ricorrente possa essere qualificata come cliente, richiamando un consolidato orientamento dello stesso Arbitro: Collegio di Roma, decisione n. 7524 del 2025; Collegio di Torino, decisione n. 12148 del 2022; Collegio di Bologna, decisione n. 1454 del 2022; Collegio di Bari, decisione n. 25095 del 2021. La domanda involge così un rapporto di convenzionamento commerciale, estraneo all’ambito dei servizi di pagamento di cui la ricorrente fruisce come cliente.
Il ricorso è quindi non accolto in via preliminare, senza esame del merito e delle contrapposte allegazioni sulla congruità degli assetti antifrode e sul comportamento della dipendente dell’esercente.
Nota della Redazione
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