L’attribuzione dell’incarico dirigenziale non giustifica la mancata presa di servizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24911 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego, la concessione dell’aspettativa presuppone che il rapporto di lavoro sia già in atto e consolidato all’esito del superamento del periodo di prova, non potendo essere disposta per differire la presa di servizio del soggetto vincitore di una procedura concorsuale. La mancata assunzione del servizio nel termine stabilito, senza un giustificato motivo fondato su ragioni serie, gravi ed obiettive, determina la decadenza dalla nomina ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 3/1957, a nulla rilevando la richiesta di aspettativa non retribuita ex art. 110, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, istituto che non può trovare applicazione in assenza di un rapporto già instaurato. L’amministrazione conserva comunque il potere di valutare l’impatto organizzativo dell’assenza e non sussiste alcun automatismo nel collocamento in aspettativa del dipendente destinatario di incarico dirigenziale esterno.
Il Fatto
Il lavoratore, vincitore di una procedura concorsuale all’esito di una pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, aveva stipulato il contratto di assunzione con l’Amministrazione regionale, con decorrenza giuridica retroattiva e presa di servizio fissata a una data successiva. Prima della scadenza del termine, il dipendente aveva presentato istanza di differimento della presa di servizio e di concessione dell’aspettativa senza retribuzione per ricoprire un incarico di direttore generale nel frattempo conferitogli.
L’Amministrazione, senza dare formale riscontro all’istanza, aveva dichiarato la decadenza del dipendente per mancata presa di servizio. Il Tribunale aveva accolto le ragioni del lavoratore, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione; avverso tale pronuncia il dipendente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 17, comma 4, d.P.R. n. 487/1994, richiamato dall’art. 70, comma 13, d.lgs. n. 165/2001, il quale prevede che il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina. La norma, secondo i giudici di legittimità, è chiara nel subordinare la conservazione del posto alla tempestiva presa di servizio e nel fissare un obbligatorio periodo di prova.
La Corte ha evidenziato che l’assunzione in prova comporta che il rapporto si consolidi solo all’esito positivo della stessa; sino a quel momento, non può ipotizzarsi un utile collocamento in aspettativa, la quale presuppone un rapporto di impiego in atto. La concessione dell’istituto non può quindi precedere l’assunzione in servizio, che costituisce condizione imprescindibile per l’instaurazione del rapporto, tanto nel regime di diritto pubblico quanto in quello contrattualizzato.
Quanto alla dedotta natura doverosa del collocamento in aspettativa per l’incarico ex art. 110 T.U.E.L., la Corte ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui la decadenza può essere evitata solo da un giustificato motivo fondato su ragioni serie, gravi ed obiettive, tali da rendere impossibile il rispetto del termine, restando esclusi i motivi meramente personali o di mera convenienza. La valutazione sulla sussistenza del giustificato motivo spetta comunque all’Amministrazione.
I giudici di legittimità hanno infine chiarito che la novella dell’art. 110, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 non ha introdotto alcun automatismo nel collocamento in aspettativa del dipendente destinatario di un incarico dirigenziale esterno. L’Amministrazione di appartenenza conserva il potere di valutare l’impatto organizzativo dell’assenza e, fino a quando non provvede, il dipendente non può unilateralmente ritenersi in aspettativa o beneficiare di un differimento dei termini per la presa di servizio. La mancata presa di servizio assorbe ogni questione circa l’asserita carenza di motivazione del rigetto dell’istanza di aspettativa: il ricorso è stato integralmente respinto.
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Nota della Redazione
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