Estratto di ruolo impugnabile solo nei casi tipizzati di interesse anticipato (Cass. civ. Sez. V n. 6249 del 09.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’impugnazione dell’estratto di ruolo e della cartella di pagamento che si assume non notificata o invalidamente notificata è ammessa solo nelle ipotesi tipiche di interesse ad agire individuate dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, e poi ampliato dall’art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024. Fuori da tali casi il contribuente non può agire immediatamente avverso l’estratto di ruolo, perché l’ordinamento non riconosce un bisogno di tutela anticipata della sua posizione. Ne consegue che, ove il contribuente non alleghi alcuna delle ragioni che integrano una di quelle ipotesi, il ricorso introduttivo è inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
Alla contribuente fu notificata un’intimazione di pagamento relativa a una cartella; apprese poi, presso lo sportello dell’agente della riscossione, dell’iscrizione a ruolo di ulteriori quattro cartelle. Contestando l’avvenuta notificazione di tutte, propose ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale, che lo accolse e annullò le cartelle.
La società di riscossione appellò e la Commissione tributaria regionale, riformando la decisione di primo grado, accolse l’impugnazione, rilevando la ritualità delle notifiche e la tardività delle impugnazioni. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, resistito dalle controricorrenti.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Rigetta quella di inammissibilità per irrituale notificazione del ricorso: la rituale costituzione del destinatario sana il vizio della notifica con efficacia ex tunc, secondo un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Supera poi la decadenza eccepita dalla ricorrente verso la società di riscossione, richiamando la perpetuatio dell’ufficio di difensore e la successione nei rapporti giuridici controversi.
Passa quindi al nodo centrale. Delle cinque cartelle, solo l’ultima fu impugnata a seguito di notifica di intimazione; le altre quattro la contribuente le ha impugnate dopo averle conosciute tramite l’estratto di ruolo. Qui si pone la questione dell’interesse ad agire in via anticipata.
La Corte richiama la massima delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022: l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, si applica ai processi pendenti, specificando e concretizzando l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Il legislatore, nel regolare i casi di azione diretta, stabilisce quando l’invalida notificazione ingenera di per sé bisogno di tutela e plasma così l’interesse ad agire, che va dimostrato.
Il collegio aderisce a tale orientamento e osserva che le limitazioni alla tutela giurisdizionale che avevano giustificato l’impugnabilità dell’estratto di ruolo sono oggi superate, anche grazie al riconoscimento di una più ampia tutela nella fase esecutiva. Richiama quindi la Corte costituzionale n. 190 del 2023, che dichiarando inammissibili le questioni sollevate sul comma 4-bis ha evidenziato come il rimedio richieda un intervento di sistema rimesso alla discrezionalità del legislatore. A tale sollecitazione ha risposto l’art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024, che ha ampliato le ipotesi di impugnazione diretta del ruolo.
Nel caso di specie, però, il contribuente non ha allegato alcuna delle ragioni che fondano un interesse alla tutela anticipata. La sentenza è dunque cassata quanto alle suddette cartelle e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile. Quanto alla sola cartella oggetto di intimazione, i restanti motivi sono rigettati: inammissibile quello sull’asserito giudicato per difetto di autosufficienza, non riprodotta integralmente la sentenza invocata; infondati quelli sulle nuove prove in appello, sull’accertamento in fatto della notifica e sulla prescrizione, non tempestivamente eccepita; infondato infine quello sulle spese, liquidate secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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