Il raddoppio dei termini sussiste anche per il socio occulto di società esterovestita (Cass. civ. Sez. 5 n. 15637 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento di cui all’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, nel testo “ratione temporis” vigente, consegue al mero riscontro di fatti che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale, a prescindere dall’effettiva presentazione della stessa, dall’esito del procedimento o dall’esercizio dell’azione penale. L’eventuale estinzione del reato per prescrizione non rileva, spettando all’autorità giudiziaria penale ogni apprezzamento sul fatto e sulla sua ascrivibilità soggettiva. In presenza di società esterovestita a ristretta base partecipativa, il raddoppio dei termini applicabile alla società si estende anche ai soci occulti, per l’identica ratio dell’unitarietà della vicenda fattuale involgente società e soci.
Il Fatto
Con avviso notificato il 23 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate accertava nei confronti del contribuente un maggior reddito IRPEF per l’anno 2004, contestando l’interposizione fittizia di una società di diritto portoghese, partecipata da due società italiane a ristretta base familiare. L’Ufficio riteneva configurabile l’esterovestizione, imputando direttamente “pro quota” i ricavi della società al contribuente, quale amministratore e socio occulto, applicando il raddoppio dei termini di accertamento per la sussistenza di un’obbligo di denuncia penale per emissione di fatture per operazioni inesistenti.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo non applicabile il raddoppio per intervenuta prescrizione dei reati e mancato esercizio dell’azione penale. In accoglimento dell’appello dell’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo riteneva legittimo il raddoppio e fondata la pretesa impositiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili e comunque infondati i primi due motivi di ricorso, con cui il contribuente contestava l’estensione soggettiva del raddoppio dei termini, sostenendo che la condotta di interposizione fittizia fosse ontologicamente diversa dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti contestato in sede penale alla sola società.
Richiamando la sentenza Corte cost. n. 247 del 2011 e la giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 27250 del 2022, Cass. n. 24576 del 2022, Cass. n. 13481 del 2020, Cass. n. 28616 del 2018, Cass. n. 27629 del 2018), la Corte afferma che il raddoppio dei termini opera automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva, costituita dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, senza che rilevino l’effettiva presentazione della denuncia, l’archiviazione, l’estinzione del reato o l’esito del procedimento. È sufficiente l’astratta configurabilità di un illecito penale, essendo riservato all’autorità giudiziaria penale ogni apprezzamento sul fatto e sulla sua ascrivibilità soggettiva.
La Corte valorizza, inoltre, il principio dell’unitarietà della vicenda fattuale involgente società e soci: in presenza di società a ristretta base partecipativa, l’accertamento nei confronti della società costituisce antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci occulti, sicché il raddoppio applicabile all’una si estende anche agli altri. Tale principio, già affermato per la presunzione di distribuzione di utili extracontabili (Cass. n. 32907 del 2025), viene esteso al caso dell’attribuzione diretta del maggior reddito societario ai soci occulti di società esterovestita.
La Corte ha invece accolto il terzo motivo, ravvisando una motivazione apparente nella sentenza impugnata, la quale, senza richiamare gli atti amministrativi, non rendeva conto dell’attività istruttoria svolta né delle risultanze della verifica della Guardia di Finanza, dando per scontata la dimostrazione degli elementi dell’esterovestizione senza alcuna analisi critica delle acquisizioni istruttorie, non superando la soglia del minimo costituzionale richiesto dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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