Disponibilità delle aree e fascia cuscinetto acustica nel diniego di VIA (TAR Piemonte n. 1818 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disponibilità giuridica delle aree oggetto di un progetto imprenditoriale sottoposto a VIA non si limita ai terreni destinati all’impianto, ma si estende a quelli da asservire a fascia cuscinetto acustica, in ragione della stretta interdipendenza funzionale tra le due porzioni. Il proponente deve quindi disporre di tali terreni o di uno specifico atto di assenso dei proprietari alla variazione di classe acustica, che ne limita l’utilizzo attuale e il futuro sfruttamento edificatorio. Non integra titolo idoneo il contratto di affitto di terreno in comproprietà, sottoscritto da uno solo dei comproprietari, generico quanto alla destinazione e prossimo alla scadenza rispetto alla durata dell’attività. In presenza di un provvedimento plurimotivato, il rigetto delle censure avverso un motivo ostativo di per sé sufficiente sostiene la legittimità del diniego e determina l’assorbimento delle ulteriori doglianze.
Il Fatto
Una società ha presentato istanza per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di motocross in un Comune piemontese, su area inedificata in classe acustica III, con contestuale richiesta di variante urbanistica e di fascia cuscinetto di 50 metri in classe IV. Nel gennaio 2021 una precedente istanza era stata archiviata per pretesa indisponibilità di alcune aree; la società ha poi acquisito la proprietà di uno dei mappali contestati e ha ripresentato il progetto nel luglio 2021.
Esperita la conferenza di servizi e inviato un ulteriore preavviso di rigetto, la Provincia ha concluso negativamente il procedimento, con diniego del PAUR e del provvedimento unico. La società ha impugnato tali atti davanti al TAR, deducendo l’omessa valutazione delle osservazioni, la contraddittorietà dell’azione amministrativa, la sufficienza dei titoli di affitto e la non necessità dell’assenso dei terzi per la fascia cuscinetto. Un comitato di cittadini e il proprietario di un’area ha proposto intervento e ricorso incidentale subordinato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame del ricorso principale, essendo quello incidentale proposto in via condizionata. Il primo motivo è infondato: l’obbligo di valutare le osservazioni non impone di confutarne analiticamente ogni argomento, ma richiede che dalla motivazione emerga che se ne è tenuto conto. Il provvedimento richiama le osservazioni e l’unico elemento di novità — la barriera arborea antirumore — ritenuto tardivo a istruttoria conclusa.
I motivi secondo, terzo e quarto ruotano attorno alla pretesa mancanza di disponibilità delle aree. La società sostiene di avere titolo per proprietà o affitto, con assenso dei proprietari alla variazione acustica salvo il mappale 165. Il TAR osserva che la fascia cuscinetto è resa necessaria dall’impianto e senza di essa quest’ultimo non potrebbe essere assentito: vi è stretta interdipendenza tra i terreni, e l’inclusione nella fascia non è indifferente per i proprietari, poiché comporta vincoli alla classe acustica.
È quindi necessario che il proponente abbia la disponibilità anche dei terreni da asservire o uno specifico atto di assenso. Non si tratta della zonizzazione acustica generale del territorio, ma dell’istanza di una società di veder assentito un progetto con variante urbanistica e aggravio della classe acustica di aree limitrofe. Nel caso concreto, la disponibilità del mappale 165 è venuta meno per scadenza del contratto di affitto e revoca del consenso; per il mappale 436 l’assenso è stato prestato da due soli comproprietari su cinque.
Quanto ai mappali 436 e 437, il contratto è stato sottoscritto da un solo comproprietario, per generico uso sportivo, e scade nel 2027: insufficiente rispetto all’esercizio trentennale dichiarato. Il consenso del proprietario deve essere esplicito o implicito, ma inequivocabile; gli altri comproprietari non hanno mai assentito, né si configura un pactum fiduciae. La disponibilità di tutte le aree è condizione necessaria al rilascio dei titoli, e la convocazione della conferenza di servizi non sana il difetto.
L’accertata mancanza di disponibilità sostiene da sola la legittimità dei provvedimenti: le ulteriori censure restano assorbite. Il ricorso principale è rigettato; l’incidentale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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