Sanzione disciplinare della destituzione per supporto a traffici di stupefacenti (TAR Sardegna n. 734 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare a carico del personale della Polizia di Stato, il termine per la contestazione degli addebiti — previsto dall’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957 e dall’art. 12 del d.P.R. n. 737 del 1981 — ha natura ordinatoria e non perentoria. Il principio di immediatezza va inteso in senso relativo, potendo l’Amministrazione attendere il tempo necessario per la piena conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti, anche quando questi emergono da atti di un procedimento penale per i quali occorre il nulla osta dell’autorità giudiziaria. La sanzione disciplinare della destituzione per fatti di particolare gravità, che rendono il comportamento incompatibile con lo status di appartenente alla Polizia di Stato, non è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo della proporzionalità, salvo che per palese travisamento, manifesta illogicità o evidente sproporzione.

Il Fatto

Il ricorrente, Agente Scelto della Polizia di Stato, impugnava il decreto del Ministero dell’Interno con cui era stata disposta la sua destituzione dal servizio. La sanzione era stata irrogata perché, pur essendo stata stralciata senza esiti la sua posizione in sede penale, era emerso che egli fosse a conoscenza dei traffici delittuosi del padre, anch’egli appartenente alla Polizia di Stato, in materia di stupefacenti, dandogli sostegno morale e conoscendo soggetti e modalità di svolgimento del traffico di droga. Il ricorrente deduceva la violazione del principio di tempestività nella contestazione degli addebiti, con oltre cinque anni di ritardo, e la violazione del principio di proporzionalità della sanzione, non essendo mai stato indagato in sede penale e avendo riportato diverse premialità.

La Motivazione della Corte

Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso. In relazione alla censura sulla tempestività, la Sezione ha richiamato il quadro normativo di cui all’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957, evidenziando come la locuzione “subito” debba essere interpretata come termine ordinatorio e non perentorio. Richiamando la giurisprudenza costante, il Collegio ha precisato che il principio di immediatezza della contestazione disciplinare è compatibile con un intervallo necessario per gli accertamenti preliminari e per una precisa valutazione dei fatti, trattandosi di norma con mera valenza sollecitatoria che non vincola l’Amministrazione a un termine rigido.

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto irrilevante il momento dell’inserimento delle note a SDI nel 2020, rilevando invece unicamente il momento in cui erano stati trasmessi tutti gli atti del procedimento penale inerente la posizione del padre del ricorrente, unitamente al nulla osta dell’autorità giudiziaria per l’utilizzo degli stessi a fini disciplinari. Rispetto a tale momento, l’azione disciplinare era stata avviata tempestivamente, essendo quei momenti precedenti del tutto neutri rispetto alla conoscenza piena e qualificata dei fatti disciplinarmente rilevanti.

Quanto alla dedotta violazione del principio di proporzionalità, il TAR ha ricordato che in materia disciplinare l’Amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità tecnica, non sindacabile dal giudice amministrativo se non per palese travisamento dei fatti, manifesta illogicità o evidente sproporzione. Il Collegio ha inoltre precisato che i positivi precedenti di carriera non sono rilevanti ai fini dell’individuazione della sanzione, tanto più quando l’illecito è tale da imporre una sanzione per un comportamento incompatibile con lo status di appartenente alla Polizia di Stato. Gli accertamenti fattuali posti a fondamento della sanzione risultavano connotati da particolare gravità, tale da non determinare una irragionevolezza nell’esercizio del potere discrezionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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