Dispositivi medici, cessazione materia del contendere senza attestazioni regionali (TAR Lazio n. 763 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere avanzata dall’azienda fornitrice di dispositivi medici, sul presupposto dell’intervenuto versamento della quota ridotta del 25 per cento prevista dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025, non può essere accolta quando manchi in giudizio la produzione, da parte dell’amministrazione regionale, delle attestazioni dell’avvenuto versamento prescritte dalla medesima disposizione. La richiesta così formulata può tuttavia essere valutata e apprezzata ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., previo avviso alle parti della questione rilevata d’ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese di lite sono compensate.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato davanti al TAR Lazio due decreti ministeriali del 2022, adottati in materia di ripiano della spesa sanitaria per gli anni 2015-2018, e successivamente ha proposto motivi aggiunti avverso due determinazioni della Regione Puglia recanti i corrispondenti provvedimenti regionali.
Nel corso del giudizio il difensore della ricorrente ha depositato istanza chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, sull’assunto dell’intervenuto versamento della quota del 25 per cento prevista dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato il Collegio ha dato avviso a verbale di ritenere di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla richiesta formulata dalla difesa della ricorrente e dalla disciplina invocata a suo sostegno. L’art. 7 del D.L. n. 95/2025 prevede che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, per gli anni 2015-2018, si intendano assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui alla normativa richiamata.
La medesima disposizione condiziona la declaratoria della cessazione della materia del contendere a un adempimento specifico. Decorso il termine, le regioni e le province autonome accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali. La norma, quindi, costruisce un iter procedimentale che coinvolge l’amministrazione regionale e il giudice.
Su questo punto il Collegio rileva la circostanza decisiva. Nella fattispecie manca la produzione in giudizio, da parte dell’amministrazione regionale, delle attestazioni prescritte dalla richiamata normativa. Il solo versamento della quota ridotta da parte dell’azienda, in assenza dell’accertamento regionale comunicato alla segreteria del tribunale, non integra dunque il presupposto per la cessazione della materia del contendere.
Tale rilievo non esaurisce tuttavia l’esame della domanda. Il Collegio afferma che la richiesta della ricorrente può essere valutata e apprezzata ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice amministrativo, in altri termini, non resta vincolato alla qualificazione giuridica proposta dalla parte, ma riconduce la vicenda sopravvenuta all’istituto processuale che le corrisponde.
Il Collegio ha cura di assicurare il contraddittorio su questa qualificazione, dando avviso a verbale nel corso dell’udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono quindi dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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