Sospensione della qualifica e obblighi informativi dell’operatore economico (TAR Lazio n. 765 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione degli obblighi informativi assunti dall’operatore economico in sede di adesione al sistema di qualificazione di un ente aggiudicatore operante nei settori speciali legittima l’adozione del provvedimento di sospensione della qualifica, di natura cautelare, temporanea e revocabile. L’omessa dichiarazione di eventi riconducibili ai requisiti di ordine generale non integra una causa atipica di esclusione dalla gara, in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione, ma opera quale base giuridica e fattuale del provvedimento cautelare. Il giudizio di inidoneità delle misure di self-cleaning è sindacabile solo per manifesta illogicità e non può prescindere dall’accertamento del permanere di un controllo di fatto in capo al soggetto estromesso.
Il Fatto
La ricorrente è un’impresa artigiana specializzata in lavori di taglio di piante, iscritta nell’Albo Fornitori di Terna per un comparto merceologico relativo al taglio di piante in prossimità di elettrodotti, con iscrizione rinnovata per un triennio. Nel marzo 2025 veniva notificata all’ente aggiudicatore, quale persona offesa, la richiesta di rinvio a giudizio relativa a un procedimento penale pendente nei confronti del legale rappresentante della società, imputato di turbata libertà degli incanti in relazione a gare indette dalla stessa resistente e da altra stazione appaltante.
Dopo un provvedimento di congelamento cautelare della qualifica e l’avvio del procedimento, Terna ha disposto la sospensione dell’idoneità per sei mesi, contestando all’operatore la violazione degli obblighi informativi. La società ha impugnato gli atti dinanzi al giudice amministrativo, chiedendone l’annullamento e deducendo, tra l’altro, la nullità della normativa interna di qualificazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del congelamento. Il provvedimento di sospensione non è atto meramente confermativo, essendo stato adottato all’esito di un autonomo procedimento e di una nuova ponderazione degli interessi da parte dell’organo competente. La giurisprudenza amministrativa richiamata distingue l’atto di conferma in senso proprio dall’atto meramente confermativo proprio in ragione del nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto.
Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ricostruito la cornice del sistema di qualificazione, evidenziando che l’operatore economico è tenuto, per tutta la durata della qualifica, a informare la struttura competente di ogni sopravvenienza potenzialmente rilevante ai fini dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 98 e 169, comma 1, d.lgs. n. 36/2023. L’omissione può determinare l’adozione di ogni idoneo provvedimento, tra cui la sospensione.
La comunicazione è intervenuta solo a distanza di mesi, quando l’operatore era già edotto della richiesta di rinvio a giudizio. Circostanze di tale gravità non ammettono dilazione, tanto più che i fatti contestati sono sussumibili nell’ipotesi di grave illecito professionale di cui all’art. 98, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 36/2023. L’obbligo informativo prescinde dall’adozione di misure di self-cleaning e permane anche quando l’ente aggiudicatore abbia avuto conoscenza aliunde dei fatti.
Il Collegio ha quindi escluso che l’omissione dichiarativa configuri una causa atipica di esclusione dalla gara, in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione posto dall’art. 10 d.lgs. n. 36/2023, rilevando nell’ambito della normativa di settore quale base giuridica di un provvedimento cautelare a effetti temporanei e revocabili. Ne consegue l’infondatezza della dedotta nullità degli artt. 10 e 16 della normativa generale.
Quanto alla motivazione, i gravi fatti di reato rendono autoevidente la necessità di approfondire il permanere dell’affidabilità. Il procedimento penale era stato avviato quando il legale rappresentante rivestiva pacificamente tale ruolo. Le misure di self-cleaning, adottate dopo la notifica del congelamento, non sono state ritenute sufficienti: la proprietà e la gestione sono passate a un soggetto legato da rapporto di coniugio e l’organo amministrativo si è arricchito di una figura legata da rapporto di fratellanza, senza un effettivo distacco del precedente rappresentante.
Nota della Redazione
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