Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1499 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, è titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione è tenuta a dare completa esecuzione al giudicato nel termine assegnato dal giudice, con nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Le penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm. non sono dovute in presenza di importi esigui, salvo successiva istanza. La domanda risarcitoria ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., non sorretta da specifica prova del danno, è rigettata, essendo il pregiudizio coperto dagli interessi legali maturati sul credito accertato.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza che accerta e dichiara il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per l’anno scolastico 2023/2024, e condanna l’amministrazione ad attribuire il beneficio, oltre interessi o rivalutazione. Il titolo è stato notificato in data 23.01.2025, ma è rimasto inadempiuto.

Non essendovi stata impugnazione, il giudicato si è formato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro. È pertanto decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di penalità di mora e il risarcimento dei danni da mancata esecuzione in forma specifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa fatta valere dal ricorrente risulta adeguatamente documentata e, a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.

Il Tribunale ha pertanto condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione, per il contributo alla formazione, alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non è stata disposta alcuna liquidazione di compenso.

Quanto alle penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio non ha ritenuto sussistenti allo stato i presupposti della condanna, in ragione dell’esiguità dell’importo da corrispondere, precisando che potrà provvedersi su istanza della parte ricorrente in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.

È stata invece rigettata la domanda di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. al risarcimento dei danni da mancata esecuzione in forma specifica del giudicato. In mancanza di specifica prova del danno, il cui onere incombeva sul ricorrente, il pregiudizio è coperto dal riconoscimento degli interessi legali maturati, da corrispondersi sulla somma complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’amministrazione inadempiente; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure a quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere, secondo il principio affermato da Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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