Mancato superamento prova orale concorso docenti: difetto di fumus e periculum (TAR Puglia n. 219 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, anche a fronte dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo reclamato dal ricorrente, radica il difetto del requisito del fumus boni iuris. Le contestazioni relative all’esercizio del potere tecnico-discrezionale della Commissione di concorso sono inammissibili se non sorrette da specifiche censure di travisamento o illogicità manifesta. Il requisito del periculum in mora non può essere desunto dalla mera condizione di precarietà lavorativa, occorrendo la dimostrazione di un danno concreto, grave e irreparabile, tanto più quando l’eventuale superamento della prova può essere agevolmente reiterato in una nuova sessione.

Il Fatto

La ricorrente, candidata al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, impugnava il provvedimento di mancato superamento della prova orale. L’istanza cautelare mirava alla sospensione dell’efficacia del provvedimento e degli atti connessi, ivi inclusi i verbali della Commissione e le griglie di valutazione.

La candidata contestava la valutazione conseguita, sostenendo, tra l’altro, l’illegittima mancata attribuzione di un punteggio aggiuntivo di punti 2, che avrebbe determinato il suo raggiungimento della soglia minima per il superamento della prova.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, in sede di esame sommario tipico della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso carente sotto il profilo del fumus boni iuris. Il Collegio ha osservato che, anche con l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di punti 2 come reclamato nel primo motivo di ricorso, la candidata raggiungerebbe un punteggio di 65, a fronte del minimo di 70 previsto per il superamento della prova orale.

Quanto ai restanti motivi, il Tribunale li ha ritenuti non apprezzabili favorevolmente, in quanto risolventisi in contestazioni inammissibili sull’esercizio del potere tecnico-discrezionale della Commissione di concorso, ovvero in errate interpretazioni dei riferimenti normativi richiamati.

Con riferimento al periculum in mora, il Collegio ha rilevato la mancanza di concreti e specifici elementi di giudizio sulla gravità ed irreparabilità del danno patrimoniale, non potendo la mera condizione di precarietà lavorativa integrare tale requisito. In ogni caso, la ricorrente ha contestato il mancato superamento della prova orale individuale, la quale, giungendo di fatto a conclusione della procedura concorsuale e immediatamente prima della graduatoria finale, potrà agevolmente ripetersi e, qualora superata, consentire l’immissione in ruolo con conseguente ricostruzione di carriera sotto il profilo giuridico ed economico.

Il TAR ha, pertanto, respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *