Annullamento in autotutela e cessazione della materia del contendere con condanna alle spese (TAR Trentino-Alto Adige n. 170 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in via di autotutela degli atti impugnati, intervenuto nel corso del giudizio con espressa ammissione della loro illegittimità, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente. Le amministrazioni che hanno adottato gli atti annullati assumono la qualità di parti virtualmente soccombenti e sono tenute, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente. Il principio trova applicazione anche quando l’annullamento in autotutela riguardi una pluralità di provvedimenti collegati, adottati da autorità diverse, purché tutti convergenti nella medesima vicenda procedimentale. La compensazione delle spese resta possibile solo nei confronti delle parti che non hanno dato causa all’annullamento o che non si sono costituite in giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la delibera della Giunta provinciale n. 640 del 30.07.2024, con cui era stata approvata la variante al piano urbanistico comunale della Comunità di Mühlbach, concernente il tracciato del nuovo impianto di risalita Mühlbach-Meransen con contestuale cancellazione del vecchio tracciato, nonché la delibera della Giunta comunale n. 457 del 27.12.2022 e la delibera del Consiglio comunale n. 30 del 30.05.2024, oltre agli atti tecnici presupposti.

Il ricorso si fondava su dieci motivi, tra cui la carenza di interesse pubblico, i vizi della partecipazione procedimentale, la mancata effettuazione della valutazione ambientale strategica e i profili di illegittimità del rapporto ambientale e della scelta del tracciato. Nel corso del giudizio la Provincia autonoma di Bolzano eccepiva la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento in autotutela degli atti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto che la Giunta comunale di Mühlbach, con delibera n. 62 del 28.01.2025, ha annullato in via di autotutela la precedente delibera n. 457 del 27.12.2022, richiamando espressamente i vizi procedurali lamentati con il ricorso in materia di valutazione ambientale strategica e valutando il rilevante rischio processuale. Analogamente, il Consiglio comunale, con delibera n. 5 del 26.02.2025, ha annullato la delibera n. 30 del 30.05.2024.

La Giunta provinciale, con delibera n. 173 dell’11.03.2025, ha a sua volta annullato in autotutela la delibera n. 640 del 30.07.2024, richiamando l’art. 49, comma 3, lett. b), della legge regionale n. 2/2018 e riconoscendo la competenza pianificatoria comunale in materia urbanistica. Il quadro complessivo evidenzia dunque il venir meno di tutti gli atti oggetto di impugnazione.

Il Collegio qualifica le amministrazioni intimate come parti virtualmente soccombenti, poiché con i provvedimenti di annullamento hanno riconosciuto l’illegittimità degli atti adottati. Ne deriva l’obbligo di rifusione delle spese in solido in favore del ricorrente, liquidate nella misura di euro 3.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Quanto alla Agenzia provinciale per l’ambiente e il clima, non costituitasi in giudizio, il Collegio dispone la compensazione delle spese, in ragione della sua estraneità alla causazione dell’annullamento. La declaratoria di cessazione della materia del contendere assorbe ogni ulteriore doglianza e definisce il giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *