Contributo al dissesto e prescrizione dell’azione sanzionatoria della Procura contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 237 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sanzionatorio per il dissesto degli enti locali, disciplinato dagli artt. 133 ss. c.g.c., l’azione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 248, comma 5, TUEL è nella titolarità esclusiva della Procura contabile. Ne consegue che gli atti di costituzione in mora notificati dal Comune, ente asseritamente danneggiato, non producono alcun effetto interruttivo della prescrizione, che è quinquennale e decorre dalla delibera dichiarativa del dissesto. Il termine di prescrizione è rilevabile solo su eccezione di parte, ma, una volta sollevata, il giudice può accoglierla in base a qualunque ragione giuridica, anche diversa da quella prospettata, in applicazione del principio iura novit curia. Infine, in ossequio al principio di legalità, la sanzione pecuniaria introdotta con la novella del 2012 non può applicarsi a condotte tenute in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania agiva nei confronti di sette amministratori del Comune di Caivano, in carica nel periodo 2010-2014, chiedendo l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dall’art. 248, comma 5, TUEL per aver contribuito con condotta gravemente colposa a determinare il dissesto dell’ente, dichiarato con delibera consiliare nel 2016.
Il giudice monocratico, con decreto n. 1/2024, respingeva il ricorso ritenendo necessario un pregresso accertamento giudiziale della responsabilità, non ravvisabile nei provvedimenti richiamati dalla Procura. Quest’ultima proponeva opposizione al Collegio ai sensi dell’art. 135 c.g.c., invocando il contrasto con la pronuncia delle Sezioni Riunite in materia. I resistenti, dal canto loro, riproponevano le eccezioni di prescrizione e di inammissibilità dell’opposizione, contestando nel merito la sussistenza dell’elemento psicologico e del nesso causale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione per genericità dei motivi, respingendola. Il rito sanzionatorio è strutturato in due fasi, ma la cognizione dell’opposizione al decreto monocratico non è un giudizio di impugnazione in senso tecnico: essa è la prosecuzione eventuale del medesimo giudizio, già incardinato dalla Procura con il ricorso ex art. 133 c.g.c. Ne deriva che le parti non devono articolare motivi specifici, essendo sufficiente riproporre le questioni al Collegio.
Nel merito dell’opposizione proposta dalla Procura, il Collegio condivide le censure al decreto. La decisione impugnata si fonda sulla ritenuta pregiudizialità di un precedente accertamento giudiziale, ma tale impostazione contrasta con le conclusioni delle Sezioni Riunite n. 4/2022, secondo cui il riconoscimento della responsabilità per aver contribuito al dissesto e l’applicazione delle sanzioni coincidono in un unico momento accertativo. Il giudizio ex art. 133 c.g.c. è autonomo e da solo sufficiente, per il principio di concentrazione delle tutele.
Quanto alla questione di prescrizione, sollevata da quasi tutti i resistenti, il Collegio ritiene che l’azione della Procura sia effettivamente prescritta. Determinante è la titolarità dell’azione: nel procedimento sanzionatorio essa spetta esclusivamente alla Procura contabile e non al Comune, che non può agire ex art. 248 TUEL dinanzi al giudice ordinario. Pertanto, gli atti di costituzione in mora notificati dal Comune nel giugno 2021, benché predisposti a mezzo delle forze dell’ordine delegate, non hanno prodotto alcun effetto interruttivo ai sensi dell’art. 2943 c.c. Il termine quinquennale decorre dalla delibera dichiarativa del dissesto del 18 giugno 2016, mentre il ricorso è stato depositato il 20 ottobre 2023.
Il Collegio ritiene inoltre di poter applicare, per tutte le parti che hanno riproposto l’eccezione, una argomentazione giuridica avanzata da uno solo dei resistenti, trattandosi di questione di mero diritto e in applicazione del principio iura novit curia. Superate le eccezioni sulla prescrizione, resta da esaminare la posizione del solo resistente che non l’aveva proposta. Nei suoi confronti il Collegio rileva che la condotta contestata è anteriore all’introduzione della sanzione pecuniaria, avvenuta con la novella del 2012. In applicazione del principio di legalità, desumibile dall’art. 25 Cost. come principio immanente all’ordinamento, nessuno può essere assoggettato a una sanzione per una condotta tenuta in un periodo in cui essa non era prevista. La domanda va dunque respinta.
Ne consegue l’accoglimento dell’opposizione, con annullamento del decreto impugnato e, in sede rescissoria, il rigetto delle domande della Procura. Le spese sono compensate verso i resistenti che hanno visto accogliere l’eccezione, mentre nei confronti del resistente vittorioso nel merito sono liquidate e poste a carico del Comune.
Nota della Redazione
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