Criticità nella gestione del progetto PNRR e mancata indicazione dello stato di avanzamento (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 35 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione esercitato dalla Corte dei conti ai sensi dell’art. 100 Cost. e dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994 si configura come controllo collaborativo, volto ad accertare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge. Nell’ambito dell’attuazione del PNRR, il soggetto attuatore è tenuto a garantire il rispetto del cronoprogramma e a rendicontare puntualmente lo stato di avanzamento dell’intervento. La mancata indicazione delle fasi procedurali e la produzione di giustificativi di spesa non seguiti da pagamenti costituiscono criticità rilevanti, in quanto evidenziano un possibile disallineamento tra la gestione finanziaria e quella procedurale, tale da compromettere il conseguimento degli obiettivi del Piano. La Corte può quindi rilevare i profili critici e raccomandare le misure necessarie a garantire il completamento dell’opera nei tempi previsti.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, ha avviato un procedimento di controllo sulla gestione di un progetto finanziato a valere sul PNRR, relativo alla realizzazione di una mensa scolastica in un comune campano, per un valore complessivo di euro 719.976,00. Il comune risultava soggetto attuatore e destinatario del finanziamento nell’ambito della Misura M4C1I1.2. Dalla consultazione del sistema informativo ReGiS emergeva un avanzamento economico-finanziario del 16,6%, con costi realizzati pari a euro 120.235,08 e nessun pagamento approvato. La Sezione ha quindi invitato l’ente a fornire una relazione sullo stato di avanzamento del progetto, richiedendo informazioni sulla gestione amministrativa e contabile dell’intervento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente inquadrato il controllo sulla gestione come verifica collaborativa della rispondenza dei risultati dell’azione amministrativa agli obiettivi di legge, ai sensi dell’art. 100 Cost. e dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994, precisando che tale controllo non incide sull’efficacia giuridica dei singoli atti, ma può rilevare illegittimità o criticità come indizi per una valutazione complessiva della gestione.
Nell’esame del progetto, il Collegio ha rilevato che il comune, nella relazione di riscontro, non aveva indicato la percentuale di avanzamento dei lavori, limitandosi a un generico riferimento alla “fase di esecuzione”. Ha inoltre evidenziato che, a fronte dell’erogazione dell’anticipazione del 30% del finanziamento, pari a euro 215.992,80, risultavano prodotti giustificativi di spesa per euro 127.275,75, pari a circa il 17,6% delle risorse assegnate. La circostanza che per tale importo non risultassero pagamenti approvati in favore dell’impresa esecutrice è stata considerata una significativa criticità nella gestione finanziaria e procedurale dell’intervento.
La Corte ha quindi ritenuto che la conclusione dei lavori entro il termine del 30.6.2026 apparisse, allo stato degli atti, difficilmente conseguibile. Ha inoltre lamentato la mancata comunicazione circa l’implementazione dei sistemi di controllo interno, richiamando la circolare n. 9/2022 della Ragioneria generale dello Stato e l’art. 147 del TUEL in materia di controlli interni per gli enti locali.
Alla luce di tali rilievi, la Corte ha disposto che il comune trasmettesse, entro il 28.2.2026, una relazione di aggiornamento sullo stato di realizzazione del progetto, con indicazione del grado di avanzamento dell’opera e del rispetto della tempistica prefissata, e ha raccomandato l’adozione di ogni misura utile a garantire il completamento dell’intervento nei termini previsti.
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Nota della Redazione
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