Risanamento tentato e colpa lieve escludono la sanzione per dissesto (Corte dei Conti Sez. II App. n. 296 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sanzionatorio per contribuzione al dissesto finanziario di un ente locale, ai sensi dell’art. 248, comma 5, TUEL, l’accertamento del contributo causale e dell’elemento soggettivo deve essere condotto sull’intero complesso delle iniziative di risanamento poste in essere dagli amministratori, non potendo rilevare i soli dati contabili di squilibrio. Il mancato superamento dei parametri di deficitarietà e le criticità finanziarie stratificatesi nel tempo non integrano di per sé la colpa grave. Il contributo causale, più omissivo che commissivo, che sfiora appena la soglia della lievità non è idoneo a radicare la responsabilità amministrativa sanzionatoria, poiché l’illecito richiede una condotta connotata da grave negligenza o da palese violazione di legge.

Il Fatto

Il Comune di Terni, dopo la mancata approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e il rigetto del ricorso dinanzi alle Sezioni riunite, dichiarava il dissesto finanziario. Il Procuratore regionale contestava al sindaco e all’assessore al bilancio la contribuzione al dissesto, mentre la Sezione giurisdizionale per l’Umbria assolveva i componenti della Giunta, condannando il sindaco pro-tempore e l’assessore al bilancio alle sanzioni pecuniarie e accertando i presupposti per le sanzioni interdittive di cui all’art. 248, comma 5, TUEL.

Avverso la sentenza n. 84/2022 proponevano appello l’assessore al bilancio (appello principale) e il sindaco (appello incidentale), dolendosi, tra l’altro, del difetto di giurisdizione, dell’illegittimità del giudizio sanzionatorio e dell’erronea valutazione del contributo causale. La Procura regionale impugnava a sua volta l’assoluzione degli altri amministratori, deducendo la concausalità delle condotte collegiali.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto confermato il proprio orientamento sulla giurisdizione contabile: l’art. 248, comma 5, TUEL devolve all’accertamento della Corte l’irrogazione della sanzione pecuniaria e, al tempo stesso, i presupposti delle misure interdittive, le quali conseguono ex lege all’unico accertamento di responsabilità, come chiarito dalle Sezioni riunite n. 4/2022. Le censure sull’eccesso di delega e sui parametri degli artt. 3 e 27 Cost. sono state respinte, escludendosi la natura punitiva dell’incandidabilità, già esclusa dalla Corte cost. n. 236/2015 e dalla Corte cost. n. 276/2016.

Quanto alla prescrizione, la Sezione ha ricondotto la fattispecie sanzionatoria, in via di analogia legis, alla disciplina dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, identificando l’exordium praescriptionis nella data di verificazione del fatto dannoso, coincidente con il dissesto. Nel caso concreto, l’azione non era prescritta essendo stata notificata a distanza di poco più di tre anni dalla deliberazione di dissesto.

Nel merito, la Corte ha scandagliato i singoli indicatori di squilibrio — residui attivi e passivi, anticipazioni di tesoreria, riscossione dei crediti, indebitamento, controllo sulle società partecipate — rilevando che le iniziative correttive adottate hanno prodotto un miglioramento oggettivo dei dati. La grave situazione di squilibrio è maturata prima dell’insediamento degli amministratori, e in sede di controllo non si era tenuto conto dell’opera di risanamento avviata a ridosso del Piano di riequilibrio.

Da qui la conclusione: le condotte imputabili agli appellanti, ancorché collocabili nella concatenazione causale, non appaiono connotate né da grave negligenza né da palese violazione di legge. La colpa, più omissiva che commissiva, sfiora appena la soglia della lievità e non è idonea a radicare la responsabilità amministrativa sanzionatoria. Gli appelli sono stati accolti con riforma integrale della sentenza e assoluzione degli amministratori, mentre quello della Procura regionale è stato rigettato.

Nota della Redazione

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