Controllo Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 148 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Autorità di sistema portuale, esercitato ai sensi dell’art. 6, comma 9, legge n. 84/1994 e dell’art. 2 legge n. 259/1958, è volto a riferire al Parlamento il risultato della gestione, con valutazione di regolarità contabile e di efficienza. Nel caso in esame, il risultato della gestione di competenza dell’esercizio 2023 si chiude in avanzo, con inversione di tendenza rispetto al disavanzo dell’anno precedente, per effetto di minori impegni in conto capitale. La Sezione rileva un disallineamento tra le diverse rappresentazioni dell’avanzo di amministrazione disponibile, derivante dalla mancata inclusione dei fondi obbligatori nel computo della parte vincolata. La Corte segnala, inoltre, la necessità di un tempestivo rinnovo degli organi di vertice, la correttezza delle procedure concessorie e il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza nell’affidamento delle concessioni demaniali.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti ha esaminato il rendiconto generale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, relativo all’esercizio finanziario 2023, trasmesso in adempimento dell’art. 4 legge n. 259/1958. L’ente, istituito con il d.lgs. n. 169/2016, comprende i porti di Genova, Savona e Vado Ligure.
Il controllo si è svolto secondo le previsioni dell’art. 6, comma 9, legge n. 84/1994, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali alla verifica della Corte. La relativa relazione viene riferita alle Presidenze delle due Camere del Parlamento.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro finanziario. Il risultato della gestione di competenza evidenzia un avanzo di euro 30.942.170, in netta inversione rispetto al disavanzo del 2022, pari a euro 131.494.677. Il saldo positivo è determinato essenzialmente dal contenimento degli impegni in conto capitale, mentre il saldo di parte corrente registra una flessione del 5,11 per cento.
Il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole senza osservazioni al rendiconto. La Sezione, tuttavia, formula rilievi su specifici profili. In primo luogo, rileva un disallineamento nella rappresentazione dell’avanzo di amministrazione disponibile: la voce viene valorizzata in modo diverso nella situazione amministrativa e nella relazione sulla gestione. La Corte osserva che tale disallineamento andrebbe emendato includendo i fondi obbligatori nel computo delle somme da considerare ai fini della determinazione dell’avanzo vincolato.
Sul piano dell’assetto organizzativo, la Corte sottolinea il reiterato ricorso alla nomina dell’organo commissariale e l’importanza di un tempestivo rinnovo delle cariche, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività dell’ente. Analoghe osservazioni riguardano la durata dell’incarico del Responsabile della prevenzione della corruzione, in relazione agli orientamenti dell’Anac.
Quanto alla gestione demaniale, la Sezione ribadisce l’esigenza di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità affermati dall’art. 18 legge n. 84/1994, con adeguate forme di pubblicità e congrui termini di presentazione delle domande concorrenti. La Corte richiama inoltre i rilievi della Commissione ministeriale ispettiva sulle procedure di rilascio delle concessioni, che hanno evidenziato criticità organizzative e l’opportunità di una revisione della struttura.
Infine, la Sezione dà atto della controversia relativa al decreto Anac sull’affidamento dei lavori della Diga foranea e delle pronunce del Consiglio di Stato n. 6738 e n. 6728 del 26 luglio 2024, nonché degli esiti del contenzioso in materia di amianto, con accantonamenti al Fondo rischi ed oneri pari a euro 39.400.000.
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Nota della Redazione
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