Distacco per incompatibilità ambientale e interesse alla pronuncia di merito (TAR Sardegna n. 189 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il provvedimento di distacco per incompatibilità ambientale non è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente, nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm., dichiari l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini di una futura azione risarcitoria: la domanda di annullamento subisce una emendatio in senso riduttivo del petitum immediato, ammessa dall’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. come interpretato dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 13 luglio 2022. I provvedimenti di trasferimento d’autorità, ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale, sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del dipendente alla sede di servizio ha rilevanza di mero fatto e non richiede le garanzie di partecipazione preventiva né una specifica motivazione. La scelta della sede di destinazione e le modalità del distacco rientrano nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria, sindacabile solo per travisamento dei fatti o manifesta illogicità.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, è stato sottoposto a procedimento penale per fatti di violenza nei confronti di detenuti, poi archiviato a seguito dell’abrogazione dell’abuso di ufficio. Sulla base dei fatti descritti nel capo di imputazione, l’Amministrazione ha disposto il suo distacco per incompatibilità ambientale presso un’altra Casa di Reclusione, con effetto immediato, senza termine e senza oneri economici a carico dell’Amministrazione.
Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento e l’atto presupposto, lamentando la violazione degli artt. 3, 7 e 8 della legge n. 241/1990, l’assenza dei presupposti dell’incompatibilità ambientale e la violazione dei benefici economici previsti dalla legge n. 836/1973. Nelle more, ha ottenuto un trasferimento volontario presso un altro istituto. L’Amministrazione ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. È vero che gli effetti del provvedimento sono venuti meno per effetto del trasferimento volontario ottenuto dal ricorrente, sicché dall’annullamento non potrebbe trarre utilità alcuna. Tuttavia, richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 13 luglio 2022, il Tribunale rileva che per ottenere l’accertamento preventivo è sufficiente una dichiarazione resa nelle forme dell’art. 73 cod. proc. amm., con cui il ricorrente manifesta l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto. Il ricorrente ha confermato tale interesse nella memoria e in udienza, in vista di una futura azione risarcitoria, autonomamente esperibile all’esito di un giudicato di annullamento.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla qualificazione del distacco come ordine dell’Autorità, sottratto ai principi generali del procedimento amministrativo, richiamando sul punto Cons. Stato n. 1909 del 2016 e Cons. Stato n. 3255 del 2018. Dagli atti emerge che il distacco è stato disposto per ragioni di incompatibilità ambientale, e la situazione di urgenza è stata ritenuta sussistente in modo non implausibile, così da derogare agli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990.
Anche il secondo motivo è respinto. La determinazione assunta rientra nella ampia discrezionalità dell’Amministrazione in materia di trasferimento di appartenenti al Corpo, con sindacato del giudice limitato al travisamento dei fatti e alla manifesta irragionevolezza, esclusi nel caso concreto in ossequio al principio di separazione dei poteri. La scelta della sede di destinazione ha dato rilievo alle esigenze di servizio, essendo l’istituto prescelto caratterizzato da carenze di organico e prossimo alla sede di appartenenza, il che giustifica l’assenza di oneri per l’Amministrazione.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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