Pergolato su chiatta galleggiante per ristoro: serve il titolo edilizio (TAR Sardegna n. 188 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pergolato coperto superiormente, anche solo in parte, con una struttura non facilmente amovibile è soggetto alla disciplina delle tettoie e richiede il titolo edilizio. Non rientra nell’edilizia libera il manufatto che, per dimensioni, copertura e destinazione funzionale, amplia stabilmente la superficie di un esercizio commerciale. Rileva non la precarietà strutturale in sé, ma l’attitudine a soddisfare esigenze permanenti o cicliche nel tempo. La qualificazione come opera provvisionale è esclusa quando la struttura è destinata a uso continuativo e stagionale nell’ambito di un’attività di somministrazione. Il diniego di accertamento di conformità che si fondi su tali rilievi è legittimo.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante della società concessionaria di spazi demaniali marittimi, ha impugnato la determinazione con cui il Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune ha rigettato l’istanza di accertamento di conformità per il montaggio di una pergola in legno su una chiatta galleggiante ancorata alla banchina. Ha impugnato anche la nota endoprocedimentale recante i motivi ostativi ex art. 10-bis L. n. 241/1990.

L’istanza nasceva dopo un sopralluogo che aveva rilevato, sulla chiatta destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, un pergolato con pilastri e travi in legno, copertura in telo e chiusure laterali. Il Comune aveva contestato la non conformità all’art. 61 del Regolamento edilizio, l’assenza dei requisiti di temporaneità e un’altezza insufficiente. Il ricorrente ha sostenuto la natura provvisionale dell’opera, la sua irrilevanza edilizia e la qualificazione come gazebo o pergotenda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il costante indirizzo amministrativo secondo cui il pergolato, aperto su almeno tre lati e privo di copertura, non richiede titolo. Se invece è coperto, anche parzialmente, con una struttura non facilmente amovibile, va qualificato come tettoia e necessita del titolo edilizio. Sul punto richiama T.A.R. Piemonte n. 974 del 2023 e Cons. Stato n. 8475 del 2023.

Analoga conclusione vale per il gazebo: non è edilizia libera quando, per estensione e destinazione funzionale difforme, risulti asservito a un esercizio commerciale. La Corte cita T.A.R. Campania n. 5733 del 2019 e T.A.R. Lazio n. 178 del 2021, sottolineando che la facile amovibilità del materiale non è decisiva.

Passando al caso concreto, il manufatto presenta copertura superiore e laterale con doppio rivestimento in stoffa, materiale sintetico e nylon per oltre 148 mq, destinato interamente e con continuità stagionale alla somministrazione. Tali caratteristiche determinano un ampliamento della superficie fruibile della Club House. Esse escludono la riconducibilità a pergolato, gazebo o opera provvisionale, e impongono un titolo edilizio pacificamente assente.

Il Collegio richiama T.A.R. Lombardia n. 185 del 2025, relativo a manufatto analogo, per affermare che rileva la destinazione funzionale e non la struttura, dovendo la precarietà postulare un uso specifico e temporalmente delimitato. Con specifico riguardo alle pergotende, richiama Cons. Stato n. 5567 del 2023: serve una copertura completamente retrattile, priva di elementi di fissità.

Respinta anche la censura sull’altezza, poiché la struttura soddisfa il requisito di m 2,70 come attestato dalla circolare dell’ASL competente. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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