Onere della prova e dichiarazione del terzo sui consumi (Cass. civ. Sez. III n. 15651 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conguagli per maggiori consumi di energia elettrica, la dichiarazione dell’impresa distributrice non costituisce, da sola, l’unico fondamento della prova del fatto costitutivo del credito della somministrante. Il giudice di merito rispetta il criterio di riparto dell’art. 2697 c.c. quando integra il valore indiziario di quella dichiarazione con elementi oggettivi, quale l’erronea programmazione della costante di lettura risultante dai dati di targa immutabili del contatore. Accertato il corretto funzionamento dell’apparecchio e l’errore di calcolo risalente all’installazione, grava sul somministrato, che eccepisca fatti impeditivi, la prova contraria ai sensi dell’art. 2729 c.c. Il ricorso che, in presenza di pronuncia doppia conforme, non dimostri la diversità degli elementi di fatto posti a base delle due decisioni è inammissibile per violazione dell’art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società somministrante ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società cliente per il pagamento di una somma a titolo di conguagli per maggiori consumi di energia elettrica relativi agli anni dal 2005 al 2009. La società ingiunta ha proposto opposizione davanti al Trib. Milano, spiegando domanda riconvenzionale di accertamento dell’inadempimento della somministrante al contratto di mandato conferitole per la stipula dei contratti di dispacciamento e trasporto.
Disposta una consulenza tecnica, è emerso che l’errore nella contabilizzazione dei consumi derivava dall’erronea utilizzazione di una costante di lettura. Il Tribunale, dichiarata la propria incompetenza per territorio su parte delle forniture, ha condannato la società cliente al pagamento dei conguagli e ha rigettato la domanda riconvenzionale. La Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse fondato il proprio convincimento soltanto sulla dichiarazione scritta dell’impresa distributrice, soggetto terzo estraneo al giudizio e privo di poteri certificativi, senza integrarla con presunzioni.
Il motivo è stato dichiarato infondato. La Corte ha rilevato che la decisione impugnata non si è basata unicamente su quella dichiarazione, ma su elementi oggettivi. L’impresa distributrice, in quanto concessionaria del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica, svolge un incarico di pubblico servizio con poteri di certificazione o, quanto meno, di attestazione dei consumi.
Il dato decisivo è di natura tecnica: a fronte di una corretta rilevazione dei consumi, l’indicazione di una costante di lettura diversa da quella effettiva, accertata dal consulente tecnico, costituisce un dato oggettivo perché riportato tra i dati di targa immutabili di ogni specifico contatore. Non si è trattato, dunque, di un malfunzionamento dell’apparecchio, ma di un errore di calcolo derivante dalla omessa corretta programmazione dello strumento al momento della sua installazione.
Su queste premesse la Corte ha escluso sia l’attribuzione di un rilievo privilegiato alla dichiarazione del terzo, sia l’inversione delle regole di riparto dell’onere della prova. Applicando il principio per cui l’art. 2697 c.c. pone i fatti costitutivi a carico di chi agisce in giudizio e i fatti impeditivi a carico di chi eccepisce l’estinzione del diritto, ha ritenuto che, provato il corretto funzionamento del contatore, fosse la società cliente a dover dimostrare i fatti impeditivi.
Il secondo motivo, con cui si è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile. La pronuncia impugnata è una cd. doppia conforme e la ricorrente non ha dimostrato che gli elementi di fatto posti a base delle due decisioni di merito fossero diversi. Il terzo motivo, relativo all’interpretazione del contratto e alla mancata applicazione di alcune clausole, è stato parimenti dichiarato inammissibile perché non ha prospettato un vizio di sussunzione, ma solo un diverso risultato interpretativo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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