Distanze fabbricati lotti interclusi deroga non copre pareti finestrate (C.G.A.R.S. n. 339 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deroga alle distanze legali prevista per l’edificazione dei lotti interclusi sul preesistente allineamento stradale non autorizza il superamento della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Il limite fissato dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 ha efficacia di legge dello Stato ed è inderogabile, prevalendo sulle contrastanti previsioni degli strumenti urbanistici locali. La norma regionale derogatoria non prevale sulle contrarie prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti nei singoli comuni. Ove il programma di fabbricazione abbia recepito la deroga limitatamente all’allineamento stradale, senza disporre alcunché sulle distanze tra pareti finestrate, il diniego di permesso di costruire fondato sul mancato rispetto dei dieci metri è legittimo.
Il Fatto
Il Comune ha denegato ai proprietari il permesso di costruire per un immobile a tre elevazioni fuori terra da realizzare su un lotto intercluso di loro proprietà in zona B. Il diniego si fonda sul mancato rispetto della distanza di dieci metri tra fabbricati, prescritta dall’art. 26 del regolamento edilizio comunale.
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la motivazione del diniego e insussistente l’obbligo dell’Amministrazione di confutare analiticamente le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto; ha dichiarato improcedibile l’impugnazione nella parte relativa all’accesso agli atti, medio tempore consentito. I proprietari hanno appellato le sole statuizioni sul primo motivo, deducendo violazione dell’art. 3 Cod. proc. amm., difetto di motivazione ed errore sui presupposti di fatto e di diritto. Il Comune ha resistito, riproponendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione dell’art. 26 del regolamento edilizio.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio respinge l’appello. L’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo resta assorbita, così come non vi è luogo per la verificazione richiesta dagli appellanti, essendo la causa matura per la decisione.
Gli appellanti sostengono che l’art. 28 della l.r. Sicilia n. 21/1973, sostitutivo dell’art. 39 della l.r. Sicilia n. 19/1972, consentirebbe nei lotti interclusi l’edificazione in deroga a tutte le distanze del d.m. n. 1444/1968, non soltanto a quella relativa all’allineamento stradale. Richiamano la sentenza C.G.A.R.S. n. 941/2022 e due pronunce della Cassazione.
La ricostruzione non è condivisa. Il Consiglio richiama la propria giurisprudenza (C.G.A.R.S. n. 19/1987), secondo cui le disposizioni derogatorie dell’art. 28 non prevalgono sulle contrarie previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nei singoli comuni. La sentenza C.G.A.R.S. n. 941/2022 non attiene alle questioni qui in esame. Quanto alla Cass. civ. n. 20959/2018, essa riconosce che lo strumento urbanistico applicato nel caso ivi deciso aveva recepito la deroga; la successiva Cass. civ. n. 11359/2019 conferma invece l’interpretazione del primo giudice, escludendo che la norma regionale deroghi alle prescrizioni sulle distanze tra pareti finestrate.
Ma il passaggio decisivo è un altro. Anche prescindendo dall’interpretazione dell’art. 28, il programma di fabbricazione comunale, quanto ai lotti interclusi, ha recepito la deroga limitatamente all’allineamento stradale e non ha disposto alcuna deroga alla regola generale dell’art. 26 del regolamento edilizio, che impone in zona B il rispetto dei dieci metri. Una deroga più ampia non può trarsi, implicitamente o indirettamente, dalla grafica o da altre previsioni del documento.
La Corte esclude infine che l’interpretazione del TAR determini disparità di trattamento tra proprietari o compressione dello ius aedificandi, richiamando le preminenti ragioni di igiene e sicurezza che presiedono al carattere inderogabile della normativa sulle distanze. Nulla vi è da delibare, per difetto di specificità, sui capi relativi alla violazione dell’art. 5, comma 1, lett. b-bis), del d.-l. 32/2019 e dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. 380/2001, non essendo state contestate le relative motivazioni. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.