Distinzione delle funzioni paesaggistiche e urbanistiche e diniego di autorizzazione (TAR Toscana n. 250 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004 impone che l’ente delegato alla tutela paesaggistica garantisca la differenziazione tra l’esercizio della funzione di tutela e quello delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. Tale distinzione organizzativa riflette la separazione sostanziale tra tutela del paesaggio e governo del territorio, fondata sull’art. 9 Cost. e confermata dall’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., e mira a prevenire la commistione delle due funzioni. In assenza di una regola di incompatibilità soggettiva, la valutazione deve avvenire “a valle”, verificando in concreto l’autonoma valutazione e la specifica esplicazione delle ragioni della decisione. Il diniego di autorizzazione paesaggistica è illegittimo quando l’organo decidente disattende l’istruttoria del settore competente e il parere favorevole della Commissione locale, limitandosi a condividere il parere tardivo della Soprintendenza. Il parere del Soprintendente reso oltre il termine dell’art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004 non è più giuridicamente vincolante.
Il Fatto
La ricorrente gestisce un campeggio in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ha chiesto l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire per schermare un parcheggio di trecentonove stalli mediante strutture ombreggianti e nuove alberature. Dopo due rinvii e alcune varianti, la Commissione locale per il paesaggio ha espresso parere favorevole; il responsabile del procedimento ha attestato la compatibilità dell’opera con i valori paesaggistici.
La Soprintendenza, richieste integrazioni, ha reso parere contrario oltre il termine di legge. Il dirigente dell’Area tecnica ha respinto l’istanza paesaggistica condividendo quel parere, e in seguito ha negato anche il permesso di costruire per contrasto con l’art. 28 delle NTA del regolamento urbanistico e con il piano attuativo. La società ha impugnato entrambi i dinieghi davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara inutilizzabile la memoria di replica del Comune, depositata senza che la controparte avesse depositato una memoria conclusionale: l’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. consente la replica solo per contrastare difese avversarie, a presidio della par condicio.
Nel merito del diniego paesaggistico, il Tribunale ricostruisce il riparto dell’art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004: la delega richiede strutture competenti e la garanzia della differenziazione tra tutela paesaggistica ed edilizia. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 1241 del 2024, si chiarisce che la distinzione organizzativa riflette la separazione sostanziale delle funzioni, e che in mancanza di una regola di incompatibilità soggettiva occorre una verifica “a valle” dell’autonoma valutazione.
Nel caso concreto, urbanistica e paesaggio sono assegnati a due settori distinti, ma entrambi alle dipendenze di un unico dirigente tecnico, che ha sottoscritto entrambi i provvedimenti. Il responsabile del procedimento paesaggistico aveva attestato la compatibilità dell’intervento, confermata dalla Commissione locale. Il dirigente ha invece disatteso tale istruttoria, recependo il parere tardivo della Soprintendenza con considerazioni che il Collegio qualifica come mera parafrasi, e ha motivato il diniego anche sul contrasto con le NTA del piano attuativo. Ne deduce la violazione dell’art. 146, comma 6: la differenziazione non è stata in concreto garantita.
Accolta la prima censura, il giudice non esamina gli altri motivi sul diniego paesaggistico, essendo inibito il sindacato su poteri amministrativi non ancora esercitati. Quanto al permesso di costruire, il Collegio esclude la qualificazione come pergolato di edilizia libera: per superficie di circa cinquemila metri quadri, montanti infissi al suolo e copertura stabile, l’opera costituisce nuova costruzione soggetta a titolo edilizio, non sussumibile tra gli interventi dell’art. 28 delle NTA. Il ricorso è quindi accolto sul diniego paesaggistico e respinto su quello edilizio, con spese compensate.
Nota della Redazione
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