Silenzio sull’istanza di protezione speciale e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 196 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all’art. 19, comma 1.2, del d.lgs. n. 286/1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, perché involgono posizioni di diritto soggettivo pieno, non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali dell’amministrazione. Il rito del silenzio di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile solo quando il rapporto sottostante alla richiesta rimasta inevasa coinvolga un interesse legittimo e il giudice amministrativo abbia giurisdizione sul rapporto medesimo. Ne consegue l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, del ricorso con cui lo straniero chieda al giudice amministrativo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata sull’istanza di protezione speciale.
Il Fatto
Il ricorrente espone di essere stato convocato nel luglio 2022 presso la Questura per l’acquisizione della pratica di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e di essersi più volte recato agli sportelli per il ritiro del titolo, senza esito. Dopo una diffida del febbraio 2024, impugna il silenzio serbato dall’amministrazione sulla richiesta, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Ministero dell’Interno e la Questura eccepiscono il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, trattandosi di pretesa afferente a protezione speciale, e deducono nel merito di aver comunque esitato l’istanza: il procedimento era stato sospeso per carenze documentali, quindi definito con provvedimento di rigetto per incompetenza territoriale e carenza di interesse, notificato al difensore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata. Le controversie sul permesso di soggiorno per protezione speciale appartengono al giudice ordinario, perché le posizioni controverse ricadono nella sfera dei diritti fondamentali.
Il ragionamento muove dalla qualificazione della situazione giuridica: il permesso per protezione “speciale” rientra tra i diritti soggettivi pieni, al pari dello status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo. Si tratta di diritti umani fondamentali, dotati di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi. I provvedimenti amministrativi in materia hanno perciò natura meramente dichiarativa e non costitutiva, con competenza territoriale individuata in relazione al luogo di emissione del provvedimento.
A sostegno, il TAR richiama Cass. Sez. un. n. 1869 del 2020, secondo cui il riparto di giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi e dell’intrinseca natura della posizione dedotta. Anche quando la pretesa sia prospettata come annullamento di atti amministrativi presupposti, ciò non esclude di per sé la giurisdizione del giudice ordinario, che può disapplicarli se illegittimi.
La domanda proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. mira inequivocamente a ottenere una risposta sulla protezione speciale, materia di diritti soggettivi. Il rito del silenzio resta circoscritto alle ipotesi di inerzia su istanze dirette all’adozione di provvedimenti a contenuto discrezionale e incidenti su interessi legittimi: ne è escluso il silenzio afferente a pretese fondate su diritti soggettivi. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, innanzi al giudice ordinario proseguibile ai sensi dell’art. 11 c.p.a.; spese compensate per la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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