Annullamento d’ufficio oltre termine e falsa rappresentazione dei fatti (Cons. Stato n. 6593 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio è superato legittimamente quando il privato abbia prospettato una falsa rappresentazione dei fatti. In tali ipotesi l’esercizio dell’autotutela prescinde da qualsiasi accertamento penale e dalla prova dell’elemento soggettivo del destinatario, poiché il provvedimento non ha natura sanzionatoria e non presuppone dolo o colpa. Il differimento del termine iniziale è determinato dall’impossibilità per l’Amministrazione, a causa del comportamento dell’istante, di svolgere un compiuto accertamento sulla spettanza del bene della vita nella fase istruttoria. La tutela del legittimo affidamento non opera quando il titolo sia stato ottenuto mediante dichiarazioni che hanno indotto in errore l’Amministrazione circa l’effettiva sussistenza dei presupposti.
Il Fatto
Una società di medicina certificativa segnala alla Motorizzazione Civile l’insussistenza dei requisiti in capo ad alcuni medici certificatori, tra cui il professionista poi ricorrente in primo grado. L’Ufficio avvia la verifica e rileva che il medico, per ottenere il codice identificativo necessario al rilascio delle certificazioni di idoneità psicofisica alla guida, aveva dichiarato di aver fatto parte delle commissioni mediche locali di cui all’art. 119, comma 4, cod. strada per almeno cinque anni. Interpellata l’azienda sanitaria competente, emerge che il professionista non è mai stato membro effettivo né supplente di quelle commissioni, avendovi partecipato soltanto in qualità di medico in formazione.
Il Ministero annulla quindi in autotutela l’autorizzazione. Il TAR Piemonte accoglie il ricorso del medico, ritenendo consumato il termine per l’annullamento d’ufficio e ravvisando buona fede nel comportamento dell’interessato. La società segnalante appella e il Ministero propone appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato condivide la sola statuizione sulla giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia investe una valutazione discrezionale sull’interesse pubblico alla rimozione dell’atto, materia incompatibile con la cognizione del giudice ordinario.
Nel merito, la Corte muove dalla constatazione pacifica che il professionista non possiede i requisiti previsti dalla legge. Su questa base richiama il principio per cui il superamento del limite temporale dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 è ammissibile quando il privato abbia prospettato una falsa rappresentazione dei fatti, richiamando Cons. Stato Sez. VII n. 34 del 2026 e Cons. Stato Sez. IV n. 7134 del 2024. L’accertamento in sede penale rileva solo per la falsità penalmente sanzionata; la falsa rappresentazione è sufficiente se accertata inequivocabilmente dall’Amministrazione con i propri mezzi, come in Cons. Stato Sez. IV n. 7056 del 2024.
Il modulo utilizzato non presentava difficoltà interpretative. Era richiesta una diligenza minima, consistente nell’accertarsi del possesso dei requisiti prima di rendere la dichiarazione. L’affermazione del primo giudice sullo scrupolo del ricorrente è scollegata dagli atti e dalla lettura dell’art. 119 cod. strada, che indica presupposti sostanziali e non requisiti formali: aver fatto parte delle commissioni significa esserne stato componente.
Non sussiste alcun legittimo affidamento, poiché il decorso del tempo non lo genera in capo a chi svolge un’attività senza i requisiti di legge; l’affidamento non può fondarsi su una prassi illegittima. Le censure riproposte sono infondate anche quanto alla partecipazione procedimentale: la comunicazione di verifica ha comunque consentito l’intervento dell’interessato, e la comunicazione è superflua quando questi sia venuto a conoscenza del procedimento. Irrilevanti la questione di legittimità costituzionale e il rinvio pregiudiziale, poiché oggetto del giudizio è l’annullamento dell’autorizzazione conseguente a dichiarazioni non veritiere, non l’eventuale titolo alternativo per ottenerla.
Gli appelli principale e incidentale sono accolti e, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado è respinto, con condanna del professionista alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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