Conversione del permesso del neomaggiorenne subordinata al parere positivo del Comitato (TAR Lombardia n. 838 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per motivi di lavoro, ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, è subordinata alla sussistenza di uno dei presupposti alternativi ivi previsti: l’affidamento o la sottoposizione a tutela con previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri, oppure l’ammissione per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile con presenza sul territorio nazionale da non meno di tre anni. Il parere del Comitato deve necessariamente essere emesso e positivo, non essendo sufficiente il mero avvio di una pratica di tutela poi non definita per il sopraggiunto raggiungimento della maggiore età. L’abrogazione, ad opera del d.l. n. 20/2023, della clausola che escludeva il rifiuto del rinnovo in assenza di parere legittima la Questura a denegare la conversione come atto dovuto, senza onere di ulteriore valutazione in concreto. I requisiti si valutano con riferimento alla situazione esistente al momento del passaggio alla maggiore età.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero giunto in Italia poco prima del compimento della maggiore età, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per minore età quale minore non accompagnato ed era stato collocato presso una comunità su disposizione del Pubblico Ministero. Divenuto maggiorenne, ha presentato domanda di conversione del titolo per motivi di lavoro subordinato, allegando la stipula di un contratto di lavoro.

La Questura ha preannunciato il rigetto, acquisendo il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di tenore non favorevole. Con decreto del 4.11.2024 ha respinto l’istanza con contestuale avvio alle procedure espulsive. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione di legge, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Respinta la domanda cautelare, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disposto l’espunzione della memoria depositata dal ricorrente in data 23.1.2026, in quanto tardiva rispetto al termine di trenta giorni che l’art. 73 c.p.a. fa decorrere a ritroso dall’udienza di discussione.

Nel merito, il ricorso è stato respinto. Quanto alla fattispecie dell’affidamento o della tutela, difetta un affidamento familiare ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983, essendo il ricorrente stato collocato presso una comunità a titolo meramente provvisorio per esigenze di tutela urgente. La mera richiesta di tutela, poi non accordata per il sopraggiunto raggiungimento della maggiore età, non equivale a sottoposizione a tutela. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 8565 del 25.10.2024.

In ogni caso, il parere reso dal Comitato per i minori stranieri ha valutato la presenza in Italia da minorenne per appena cinque mesi e la frequenza di un corso di alfabetizzazione per trentotto ore come non sufficienti a esprimersi favorevolmente sul percorso di integrazione. Secondo il Collegio, il parere deve necessariamente essere emesso e positivo perché la Questura possa rilasciare il permesso. La tesi contraria si scontra con la formulazione dell’art. 32 d.lgs. n. 286/1998 ratione temporis applicabile: l’abrogazione ad opera del d.l. n. 20/2023 della locuzione che escludeva il rifiuto del rinnovo in assenza di parere attesta la volontà di consentire alle Questure di denegare la conversione, se non di imporla come atto dovuto.

Quanto alla seconda fattispecie, neppure invocata in ricorso, si rileva la carenza tanto di un progetto biennale di integrazione quanto del requisito della presenza sul territorio da almeno tre anni. Nell’assenza dei presupposti di legge non assume rilievo la mancata valutazione della condizione socio-lavorativa del neomaggiorenne, poiché i requisiti vanno riferiti alla situazione esistente alla data del passaggio alla maggiore età, con conseguente irrilevanza delle attività svolte successivamente. Le spese sono poste a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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