Danno erariale del militare: destinatario del risarcimento è il Ministero della Difesa (Corte dei Conti Sez. III App. n. 134 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale, il soggetto pubblico danneggiato dal mancato versamento delle somme dovute da un appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera va individuato nel Ministero della Difesa. La dipendenza funzionale del Corpo dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per quanto attiene alla navigazione, al trasporto marittimo e alla vigilanza nei porti, non incide sulla titolarità dei rapporti con il personale militare, che resta in capo al Ministero della Difesa insieme ai conseguenti effetti finanziari attivi e passivi. Ne consegue la conferma della sentenza di primo grado che aveva individuato nel dicastero della Difesa l’amministrazione destinataria del ristoro.
Il Fatto
Un appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, con grado di Sottocapo di prima classe, veniva condannato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con sentenza n. 87/2022, al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma di euro 13.769,72, per il danno derivante dallo svolgimento di attività commerciale non autorizzata. Il militare dava spontanea esecuzione alla condanna.
Avverso la pronuncia proponeva appello la Procura Regionale, contestando l’individuazione del soggetto pubblico danneggiato. Secondo l’appellante il danno avrebbe colpito il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, amministrazione di appartenenza delle Capitanerie di Porto, che ricevono da quel dicastero i fondi destinati al personale. L’appellato chiedeva in via principale la propria estromissione, avendo già adempiuto, e in via subordinata il rigetto per difetto di legittimazione passiva e di interesse.
La Motivazione della Corte
La Sezione Terza centrale di appello affronta la questione dell’individuazione del soggetto pubblico effettivamente danneggiato dal mancato versamento delle somme oggetto di condanna. Il thema decidendum si concentra sul capo della sentenza impugnata che aveva riconosciuto il Ministero della Difesa quale destinatario delle somme.
Il Collegio richiama il d.lgs. n. 165/2001 e la disciplina sul riordino delle funzioni in materia di difesa e sicurezza. Da tale quadro normativo ricava che la piena soggettività in materia di difesa e sicurezza deve essere riconosciuta in capo al solo Ministero della Difesa. A esso va parimenti riferita la titolarità dei rapporti con i componenti delle Forze armate, nonché i conseguenti effetti finanziari attivi e passivi.
La Corte distingue nettamente due piani. Sul piano della dipendenza funzionale, il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera esercita funzioni pubbliche statali riconducibili al Ministero delle Infrastrutture per la navigazione, il trasporto marittimo, la vigilanza nei porti, il demanio marittimo e la sicurezza della navigazione. Sul piano dei rapporti di stato, invece, reclutamento, avanzamento, stato giuridico e disciplina del personale, nonché lo svolgimento dei compiti esclusivamente militari, dipendono dalla Marina Militare e quindi dal Ministero della Difesa. Tale dipendenza funzionale è giudicata non rilevante per le finalità di specie.
Il Collegio conforta la conclusione con elementi documentali. La determina n. 2492 del 10 settembre 2013 e il successivo foglio del 19 gennaio 2021 di Persomil avevano confermato il recupero dei compensi netti, mentre l’atto dispositivo della direzione di Commissariato aveva disposto il recupero di euro 12.595,15. Da tali atti emerge che l’amministrazione subente la lesione è il Ministero della Difesa, che ha gestito il recupero delle somme.
La sentenza di primo grado viene pertanto confermata nell’individuazione del Ministero della Difesa quale soggetto pubblico danneggiato. Le spese di difesa sono compensate per la sussistenza di fondate ragioni.
Nota della Redazione
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