Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Lazio n. 9921 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, dichiarata in udienza, determina l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. La definizione della controversia in rito giustifica la compensazione delle spese processuali, in ragione dell’assenza di un accertamento nel merito delle domande proposte. Il giudice amministrativo può pronunciare con motivazione sintetica ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. quando definisce il giudizio in rito.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava davanti al TAR Lazio una serie di atti ministeriali e regionali in tema di tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Il ricorso investiva i decreti del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, alcune circolari MEF-MDS, gli Accordi Stato-Regioni del 7 novembre 2019, nonché il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022 e le deliberazioni delle aziende sanitarie toscane.

La ricorrente chiedeva anche la remissione alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 maggio 2026 la parte dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione resa in udienza dalla ricorrente. La sopravvenuta carenza di interesse fa venir meno l’esigenza di una pronuncia nel merito delle numerose censure articolate avverso gli atti impugnati.

Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. La definizione della controversia in rito, senza accertamento delle doglianze, preclude ogni valutazione sulla fondatezza delle domande e sulle questioni di legittimità costituzionale ed eurounitaria prospettate.

Quanto alle spese, il Tribunale rileva che la definizione in rito giustifica la loro compensazione. La pronuncia è resa con la motivazione sintetica consentita dall’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo di definire il giudizio con motivazione semplificata nei casi ivi previsti.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con spese compensate e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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