Verifica di anomalia e inattendibilità dell’offerta per tempi incongrui delle prestazioni secondarie (TAR Liguria n. 917 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di anomalia dell’offerta nelle gare pubbliche, il giudizio di congruità non può essere sanato in virtù delle competenze o dell’esperienza vantate dall’operatore economico, ma deve essere condotto sulla struttura dell’offerta concretamente presentata. È legittima l’esclusione del concorrente quando le giustificazioni prodotte non dimostrino la sostenibilità dei tempi ridotti proposti per le prestazioni secondarie propedeutiche, qualora tali tempi rendano materialmente inattuabile la prestazione principale. La stima temporale indicata nella lex specialis è riducibile solo in presenza di motivate giustificazioni, mentre l’omessa indicazione in offerta di una voce di costo prevista dai documenti di gara costituisce ulteriore profilo di incongruità. La relazione esplicativa depositata in giudizio in ottemperanza a un’ordinanza istruttoria del Collegio non integra una motivazione postuma, ma fornisce un contributo istruttorio al giudizio.
Il Fatto
Un raggruppamento di imprese, risultato terzo classificato nella gara per l’affidamento di un accordo quadro per il censimento e le ispezioni dei viadotti comunali, veniva sottoposto alla verifica di congruità dell’offerta in quanto presuntivamente anomala sia per il superamento della soglia dei quattro quinti dei punteggi massimi, sia per il ribasso superiore al quindici per cento del costo della manodopera. Nelle giustificazioni presentate, il concorrente dichiarava di poter svolgere l’attività di preparazione dei siti, stimata in due ore per campata dalla stazione appaltante, in tempi sensibilmente inferiori, sino a dodici minuti per la maggior parte delle campate, sulla base di sopralluoghi effettuati e dell’ausilio di un’impresa specializzata. La stazione appaltante escludeva il raggruppamento per l’asserita inattendibilità dell’offerta, aggiudicando il lotto al quarto classificato, e il concorrente proponeva ricorso, poi integrato da motivi aggiunti avverso la relazione esplicativa depositata dal Comune in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria ha ritenuto infondate le censure del ricorrente, affermando che la stima di due ore per l’attività preparatoria indicata nella lex specialis costituisce un dato paradigmatico e indicativo, certamente riducibile in presenza di adeguate giustificazioni, ma ragionevole anche in concreto in relazione alle condizioni di grave occlusione di numerose campate. Il Collegio ha chiarito che l’incongruità dell’offerta non può essere sanata invocando le competenze dell’operatore economico, poiché il giudizio di anomalia riguarda la struttura dell’offerta presentata e non l’esperienza vantata. Nel caso di specie, è stato ritenuto decisivo e assorbente il profilo della palese incongruità dell’offerta: la proposta di effettuare la pulizia di oltre novecento campate in soli dodici minuti, a fronte di un tempo stimato di centoventi minuti, rendeva materialmente inattuabile la prestazione, stante la natura propedeutica e imprescindibile dell’attività di accesso ai siti.
La Corte ha respinto anche la doglianza relativa alla mancata attivazione del soccorso istruttorio, rilevando che, pur essendo ammessa l’interlocuzione successiva alla richiesta di giustificazioni, nel giudizio il ricorrente non aveva comunque fornito elementi idonei a dimostrare la congruità dell’offerta. Il ricorrente non aveva prodotto fotografie o altre evidenze probatorie ulteriori rispetto a quelle già allegate, né aveva indicato il numero complessivo di campate associato ai diversi livelli di intervento. Il preventivo dell’impresa specializzata in manutenzione del verde è stato ritenuto inattendibile in quanto privo di data, non spiegava la sostenibilità dei tempi proposti e riguardava esclusivamente lo sfalcio della vegetazione, senza considerare la rimozione di materiali di altro genere. La documentazione fotografica prodotta dal Comune ha invece dimostrato che oltre duecento campate versavano in condizioni di occlusione tali da richiedere attività particolarmente impegnative.
Quanto alla relazione esplicativa depositata dal Comune a seguito dell’ordinanza istruttoria del Collegio e impugnata con i motivi aggiunti, il TAR ha precisato che essa non costituiva una motivazione postuma, ma un contributo istruttorio reso in risposta a un quesito formulato dal giudice. La relazione evidenziava che, anche accedendo alla tesi del ricorrente sull’utilizzo dell’utile dichiarato, l’offerta sarebbe comunque risultata in perdita secondo gli scenari prospettati, quantificazioni non contestate nel merito. Da ultimo, il Collegio ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la domanda di annullamento dell’aggiudicazione al controinteressato, discendendo tale carenza dalla legittimità dell’esclusione della ricorrente, e ha respinto le domande di accertamento del diritto all’aggiudicazione, di inefficacia del contratto e di risarcimento del danno, nonché l’istanza di accesso per la parte non accolta.
Nota della Redazione
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