Niente divieti generalizzati alle stazioni radio base nel territorio comunale (TAR Lombardia n. 1703 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le infrastrutture per le reti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e dichiarate di pubblica utilità: ne discende la generale compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica del territorio comunale. I Comuni e le Regioni possono individuare aree preferenziali per l’installazione delle stazioni radio base, ma non possono introdurre divieti generalizzati che ne precludano la collocazione in zone diverse da quelle individuate. L’operatore non è tenuto a dimostrare l’insufficienza della copertura esistente né l’impossibilità di utilizzare siti alternativi. È l’Amministrazione che intenda negare l’autorizzazione per ragioni urbanistiche a dover dimostrare l’esistenza di un divieto specifico, motivato e proporzionato, senza compromettere l’interesse pubblico alla capillare copertura del territorio.

Il Fatto

La ricorrente è un operatore di telecomunicazioni titolare di autorizzazione generale ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 259/2003. Per assolvere agli obblighi di copertura discendenti dalla licenza d’uso dello spettro radio ha individuato un immobile privato in Siziano come sito idoneo all’installazione di una stazione radio base, in zona classificata come città consolidata e priva di vincoli culturali o paesaggistici. Il condominio ha prestato il proprio benestare e l’istanza autorizzatoria è stata trasmessa al Comune e ad ARPA Lombardia, che ha espresso parere positivo in ordine al rispetto dei limiti di esposizione.

Il SUAP ha dapprima comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, richiamando un parere negativo dell’Ufficio del Sindaco: l’impianto sarebbe ricaduto fuori dalle zone individuate dal Piano dei Servizi e a distanza inferiore a 150 metri da un istituto scolastico e da un oratorio. Dopo le osservazioni della ricorrente, il diniego definitivo è stato confermato con nota prot. n. 2915/2025 del 26.02.2025. Il Comune e la Regione non si sono costituiti in giudizio e la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione normativa dell’impianto. L’art. 43, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche assimila le infrastrutture di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001, mentre l’art. 51 ne dichiara il carattere di pubblica utilità. Da tale qualificazione la giurisprudenza fa discendere la generale compatibilità con ogni zona del territorio comunale, in ossequio al principio della necessaria capillarità della distribuzione degli impianti.

Il favor per la diffusione della rete non consente però di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello ambientale o quello paesaggistico presidiato da vincoli. Il punto di equilibrio è chiarito dalla Sezione: le stazioni radio base possono essere installate senza piano attuativo e sono compatibili con qualsivoglia destinazione urbanistica. Solo in presenza di un Regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, con individuazione di aree preferenziali, l’operatore che intenda installare altrove può essere onerato di dimostrare l’impossibilità di localizzare l’impianto in quelle aree. Fuori da tale ipotesi egli è libero di scegliere il sito tecnicamente più idoneo.

Nella specie il Comune ha opposto che l’impianto ricadeva fuori dalle zone individuate negli strumenti di pianificazione, senza possibilità di insediamento in alcun altro ambito del P.G.T., e che sussisteva incompatibilità urbanistica anche per la distanza da un istituto scolastico. Il Collegio ritiene tali argomentazioni non condivisibili. Seguendo l’impostazione comunale si finirebbe per avallare un divieto generalizzato all’installazione di stazioni radio base, mentre i Comuni possono individuare zone preferenziali ma non vietare l’installazione altrove, quando siano rispettati i valori limite delle emissioni elettromagnetiche.

La ricorrente ha inoltre dimostrato in sede procedimentale l’inidoneità delle aree individuate a garantire una copertura ottimale dell’area urbanizzata. Il limite distanziale addotto dal Comune finirebbe per surrogarsi illegittimamente agli standard statali in materia di esposizione ai campi elettromagnetici, unico limite generale utilizzabile a fini di protezione sanitaria e ambientale. Rileva altresì che l’impianto ha potenza inferiore a 300 W, soglia al di sotto della quale la legge regionale n. 11/2001 non richiede specifica regolamentazione urbanistica. Il diniego avrebbe dovuto esplicitare l’ineliminabile e concreta incompatibilità del progetto, non emergendo dal provvedimento alcuna ipotizzabile modifica progettuale. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e accertamento del diritto della ricorrente a realizzare l’impianto; spese compensate, salvo il contributo unificato a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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