Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1705 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo avente efficacia di giudicato vincola l’amministrazione debitrice all’esatta esecuzione della pretesa in esso accertata. Il ricorso è fondato quando la pretesa sia sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione meramente satisfattiva: l’entità delle somme calcolate dal creditore non è vincolante per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, la cui esatta misura e decorrenza vanno verificate secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, il giudice dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per l’adempimento e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato. L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa, sicché la creditrice propone ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si costituisce per resistere.

La Motivazione della Corte

Il collegio accerta che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Il titolo ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il ricorso è pertanto fondato.

Il giudice precisa la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata la misura e la decorrenza secondo il titolo e la legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il collegio rileva che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale intervallo decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve precedere l’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso va dunque accolto con dichiarazione dell’inottemperanza dell’ente resistente e assegnazione di un termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione se antecedente, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori maturati e degli oneri di registrazione, spese di esame, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvederà entro i successivi sessanta giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. Non è dovuto alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. Le spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 per compensi oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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